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218295
IDG951503885
95.15.03885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Turchi Alessandro
Credito di rivalsa IVA del professionista e fallimento: la Corte di cassazione ribadisce il proprio pensiero
Nota a Cass. sez. I civ. 4 giugno 1994, n. 5429
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 5, pt. 1A, pag. 831-838
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23154; D31331; D31364; D305700
Viene esaminato il problema della collocazione, nello stato passivo del fallimento, del credito del professionista intellettuale relativo alla rivalsa IVA anticipata all' Erario sul compenso spettante per l' esecuzione delle prestazioni professionali. Mentre e' pacifico che il credito professionale per prestazioni eseguite a favore dell' imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, abbia carattere concorsuale e, in quanto assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all' art. 2751 bis n. 2 c.c., vada soddisfatto secondo l' ordine previsto dall' art. 2777 c.c., rimane problematica la natura del credito di rivalsa IVA. L' A. esamina la questione richiamando le soluzioni prospettabili: la natura prededucibile, ex art. 111 n. 1 l. fall.; sua natura privilegiata, analoga a quella del credito professionale; sua natura privilegiata, ma distinta da quella del credito professionale. La Cassazione, con la sentenza annotata, ribadisce il proprio orientamento escludendo la prededucibilita'. L' A. ne evidenzia la novita' nella parte in cui viene rilevata la connessione esistente tra il rischio generato dal meccanismo compositivo dell' IVA e il "rischio contrattuale generico". Rischi che stanno a fondamento della regola del concorso posta dall' art. 52 l. fall. L' A. condivide l' opinione della Cassazione.
art. 52 l. fall. art. 54 l. fall. art. 111 n. 1 l. fall. art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 2751 bis n. 2 c.c. art. 2758 comma 2 c.c. art. 2778 n. 7 c.c.



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