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| IDG951503885 | |
| 95.15.03885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Turchi Alessandro
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| Credito di rivalsa IVA del professionista e fallimento: la Corte di
cassazione ribadisce il proprio pensiero
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| Nota a Cass. sez. I civ. 4 giugno 1994, n. 5429
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 5, pt. 1A, pag. 831-838
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23154; D31331; D31364; D305700
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| Viene esaminato il problema della collocazione, nello stato passivo
del fallimento, del credito del professionista intellettuale relativo
alla rivalsa IVA anticipata all' Erario sul compenso spettante per l'
esecuzione delle prestazioni professionali. Mentre e' pacifico che il
credito professionale per prestazioni eseguite a favore dell'
imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, abbia
carattere concorsuale e, in quanto assistito dal privilegio generale
sui mobili di cui all' art. 2751 bis n. 2 c.c., vada soddisfatto
secondo l' ordine previsto dall' art. 2777 c.c., rimane problematica
la natura del credito di rivalsa IVA. L' A. esamina la questione
richiamando le soluzioni prospettabili: la natura prededucibile, ex
art. 111 n. 1 l. fall.; sua natura privilegiata, analoga a quella del
credito professionale; sua natura privilegiata, ma distinta da quella
del credito professionale. La Cassazione, con la sentenza annotata,
ribadisce il proprio orientamento escludendo la prededucibilita'. L'
A. ne evidenzia la novita' nella parte in cui viene rilevata la
connessione esistente tra il rischio generato dal meccanismo
compositivo dell' IVA e il "rischio contrattuale generico". Rischi
che stanno a fondamento della regola del concorso posta dall' art. 52
l. fall. L' A. condivide l' opinione della Cassazione.
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| art. 52 l. fall.
art. 54 l. fall.
art. 111 n. 1 l. fall.
art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 2751 bis n. 2 c.c.
art. 2758 comma 2 c.c.
art. 2778 n. 7 c.c.
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