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| IDG951503899 | |
| 95.15.03899 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bene Teresa
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| Diversita' ontologiche e difformita' di effetti delle "modificazioni
della imputazione"
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| Nota a App. Roma 17 febbraio 1993
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 313-322
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6216
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| La sentenza annotata stabilisce il principio secondo cui per "fatto
nuovo" (in senso processuale) ex art. 423 comma 2 c.p.p. debba
intendersi un evento criminoso non noto al P.M. nel momento della
richiesta di rinvio a giudizio. Percio', se questi intende modificare
nell' udienza preliminare l' imputazione per un reato connesso ai
sensi dell' art. 12 comma 1 lett. b, che "emerge" in quella sede lo
deve fare secondo le modalita' del capoverso dell' art. 423 c.p.p. e,
quindi, previo consenso dell' imputato, non essendo esso "enunciato"
nella richiesta di rinvio a giudizio; in caso contrario, cioe'
mancando il consenso dell' imputato, egli deve agire in via autonoma.
Riassunto cosi' il principio enunciato dalla Corte, l' A. esamina i
seguenti temi: i rapporti tra le disposizioni degli artt. 423 e 516 e
ss. al fine di cogliere il senso della differenza tra fatto diverso e
fatto nuovo e tra "fatto in senso processuale" e "fatto tipico"; le
relazioni tra la disciplina delle "contestazioni suppletive" in
udienza preliminare ed in dibattimento e la filosofia che ne sostiene
le diversita' di effetti; l' ambito dei poteri del P.M. e del giudice
per l' udienza preliminare in presenza di una richiesta di giudizio
abbreviato. Questioni in parte affrontate dalla sentenza con
soluzioni, anche sistematiche, di dubbia coerenza, sostiene l' A., in
parte del tutto accantonate.
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| art. 423 c.p.p.
art. 516 c.p.p.
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