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218310
IDG951503900
95.15.03900 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Muncibi' Nicola
Reimmissione di acque e reato impossibile
Nota a Pret. Brescia 20 maggio 1994
Giur. it., vol. amb000, an. 147 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 323-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D50109
La fattispecie riguardava il prelievo di acqua da un laghetto di falda, formatosi da scavo, usata per separare dalla parte limacciosa la ghiaia estratta dallo stesso laghetto. L' acqua, senza che subisse alcun trattamento con sostanze chimiche, veniva reimmessa, tramite canalizzazioni, nello stesso laghetto. La sentenza, allineandosi alle elaborazioni della piu' recente dottrina, che l' A. richiama, in tema di reato impossibile, ha affermato l' irriconducibilita' della fattispecie concreta alla disciplina di cui all' art. 21 comma 3 l. 319/1976. Le acque del corpo idrico, infatti, presentavano gia' di per se' valori superiori ai limiti tabellari e venivano reimmesse dopo il prelievo con le medesime caratteristiche qualitative. L' A. richiama la sentenza della III sezione penale della Cassazione del 24 giugno 1991, che sembra, in parte, discostarsi dalle conclusioni di cui alla sentenza annotata.
art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 49 comma 2 c.p.



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