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| IDG951503914 | |
| 95.15.03914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Guglielmi Monica
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| Adozione del singolo? Si', ma quando?
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| Nota a decr. App. Roma 28 novembre 1994
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| Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 216-218
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3014
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| In seguito alla decisione della Corte Costituzionale di rigetto della
questione di legittimita' dell' art. 6 della Convenzione di
Strasburgo, firmata dall' Italia il 24 aprile 1967 e resa esecutiva
con la l. 357/1974 con riferimento agli artt. 3, 29, 30 Cost. e al
riconoscimento della possibilita' al singolo di poter adottare si
tratta ora di stabilire se il singolo possa adottare immediatamente
come sostiene la Corte d' Appello data la natura direttamente
precettiva dell' art. 6 oppure se, a tal fine, debba attendersi una
legge nazionale che eserciti la facolta' riconosciuta agli Stati
aderenti di ammettere l' adozione del singolo come sostiene la Corte
Costituzionale. La Corte d' Appello ritiene che l' art. 6 rientra
nelle disposizioni fondamentali della Convenzione ed inoltre non
avendo l' Italia apposto ad esso alcuna riserva e' direttamente
applicabile nei rapporti intersoggettivi privati. L' A., al
contrario, accoglie l' opinione della Corte Costituzionale. I punti
fondamentali della tesi possono essere cosi' sintetizzati: 1) L' art.
6 attribuisce, usando la congiunzione "o" non un obbligo ma un'
alternativa allo Stato italiano. 2) Dalla relazione governativa alla
legge di ratifica si desume: a) la necessita' del minore di essere
inserito in un nucleo familiare; b) che la finalita' della
Convenzione e' quella di uniformare i diritti interni sui precetti
essenziali della materia. 3) Le riserve apposte dal Governo italiano
all' atto della ratifica esprimono la volonta' dello Stato italiano
di limitare il contenuto della Convenzione al fine di evitare il
contrasto con la normativa interna; 4) Con riferimento al momento
storico in cui la Convenzione fu sottoscritta e successivamente
ratificata bisogna ricordare che in Italia veniva approvata la legge
Dal Canton che introduceva l' adozione speciale. La finalita' della
legge era quella di dare al minore una famiglia vera e propria
composta cioe' da una coppia di coniugi come logica reazione alla
natura patrimonialistica dell' istituto civilistico dell' adozione
ordinaria. 5) Che la giurisprudenza prevalente con riferimento alle
adozioni internazionali (le uniche in cui si e' posto il problema
dell' adozione del singolo) o negava al singolo di adottare o gli
riconosceva gli effetti dell' adozione ordinaria. A partire dal 1983,
data di entrata in vigore dell' attuale legge sull' adozione, i
singoli sono stati in molti casi legittimati ad adottare in base all'
art. 44 lett. c) che disciplina l' adozione in casi particolari. 6)
Che fino al 1993 non e' stata sollevata alcuna questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 6 della Convenzione europea.
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| l. 22 maggio 1974, n. 357
l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)
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