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218324
IDG951503914
95.15.03914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guglielmi Monica
Adozione del singolo? Si', ma quando?
Nota a decr. App. Roma 28 novembre 1994
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 216-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014
In seguito alla decisione della Corte Costituzionale di rigetto della questione di legittimita' dell' art. 6 della Convenzione di Strasburgo, firmata dall' Italia il 24 aprile 1967 e resa esecutiva con la l. 357/1974 con riferimento agli artt. 3, 29, 30 Cost. e al riconoscimento della possibilita' al singolo di poter adottare si tratta ora di stabilire se il singolo possa adottare immediatamente come sostiene la Corte d' Appello data la natura direttamente precettiva dell' art. 6 oppure se, a tal fine, debba attendersi una legge nazionale che eserciti la facolta' riconosciuta agli Stati aderenti di ammettere l' adozione del singolo come sostiene la Corte Costituzionale. La Corte d' Appello ritiene che l' art. 6 rientra nelle disposizioni fondamentali della Convenzione ed inoltre non avendo l' Italia apposto ad esso alcuna riserva e' direttamente applicabile nei rapporti intersoggettivi privati. L' A., al contrario, accoglie l' opinione della Corte Costituzionale. I punti fondamentali della tesi possono essere cosi' sintetizzati: 1) L' art. 6 attribuisce, usando la congiunzione "o" non un obbligo ma un' alternativa allo Stato italiano. 2) Dalla relazione governativa alla legge di ratifica si desume: a) la necessita' del minore di essere inserito in un nucleo familiare; b) che la finalita' della Convenzione e' quella di uniformare i diritti interni sui precetti essenziali della materia. 3) Le riserve apposte dal Governo italiano all' atto della ratifica esprimono la volonta' dello Stato italiano di limitare il contenuto della Convenzione al fine di evitare il contrasto con la normativa interna; 4) Con riferimento al momento storico in cui la Convenzione fu sottoscritta e successivamente ratificata bisogna ricordare che in Italia veniva approvata la legge Dal Canton che introduceva l' adozione speciale. La finalita' della legge era quella di dare al minore una famiglia vera e propria composta cioe' da una coppia di coniugi come logica reazione alla natura patrimonialistica dell' istituto civilistico dell' adozione ordinaria. 5) Che la giurisprudenza prevalente con riferimento alle adozioni internazionali (le uniche in cui si e' posto il problema dell' adozione del singolo) o negava al singolo di adottare o gli riconosceva gli effetti dell' adozione ordinaria. A partire dal 1983, data di entrata in vigore dell' attuale legge sull' adozione, i singoli sono stati in molti casi legittimati ad adottare in base all' art. 44 lett. c) che disciplina l' adozione in casi particolari. 6) Che fino al 1993 non e' stata sollevata alcuna questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6 della Convenzione europea.
l. 22 maggio 1974, n. 357 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)



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