| Oggetto del commento e' un provvedimento relativo al problema della
esercitabilita' dell' azione di concorrenza sleale verso un
imprenditore che abbia violato norme di carattere penale, tributario
o amministrativo (nel caso di specie la l. 80/1980 relativa alle c.d.
vendita straordinaria o saldi). Vengono esposti gli orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali relativi considerando preferibile, in
accordo con il provvedimento commentato, l' opinione secondo la quale
e' condizione necessaria alla applicabilita' della disciplina
concorrenziale ad un atto illecito (dal punto di vista penale,
amministrativo, ecc.) il fatto che la tutela dei concorrenti rientri
nella funzione della norma violata: che, cioe', le due normative
tutelino i medesimi interessi. La soluzione accolta dall' A. viene
supportata da una breve replica alle principali obiezioni avverso la
tesi ritenuta preferibile. In conclusione del commento si rileva che
il fatto che la l. 80/1980 sia volta a regolamentare e disciplinare
le c.d. "liquidazioni" in modo da impedire fenomeni di disordine
concorrenziale con la previsione, ai fini pubblicistici, di
specifiche sanzioni, non impedisce di applicare, ai fini
privatistici, la tipica tutela concorrenziale, con i suoi specifici
rimedi (inibitoria, rimozione, distruzione, ecc.).
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