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218327
IDG951503917
95.15.03917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Damiani Enrico
Rilevanza dell' effettivita' della destinazione agricola di un fondo ai fini dell' usucapione ex art. 1159-bis c.c.
Nota a Pret. Macerata 2 aprile 1994
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 240-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D304123; D9161
Nell' articolo l' A. prende in esame la finalita' che ha spinto il legislatore ad emanare la l. 346/1976 in tema di usucapione per la piccola proprieta' rurale. Tale legge aveva per obiettivo la regolarizzazione del sistema delle intestazioni fondiarie al fine di contribuire allo sviluppo dell' agricoltura nelle zone economicamente depresse, anche consentendo agli agricoltori di accedere al credito agrario mediante il rilascio di un' idonea garanzia ipotecaria. Alla luce di tale finalita' della legge, l' A. critica la sentenza annotata che ha applicato l' art. 1159 bis sulla scorta del mero criterio formale, sostenuto anche da autorevole dottrina, rappresentato dalla iscrizione del fondo al catasto terreni. Essendo, infatti, la funzione del catasto meramente fiscale, non puo' costituire una prova assoluta dell' agrarieta' di un fondo il fatto che lo stesso sia inserito in tale registro, ben potendo il terreno avere ugualmente destinazione urbanistica od industriale. Va, pertanto, preferito il criterio che richiede, ai fini dell' applicazione dell' art. 1159 bis c.c., che il fondo sia concretamente o almeno parzialmente destinato al lavoro agricolo. Nell' ambito di tale orientamento, poi, vanno differenziate le posizioni di coloro che individuano il "fondo rustico" in base alla mera volonta' negoziale espressa dai singoli, con la conseguente irrilevanza delle caratteristiche intrinseche del bene (criterio soggettivo) e chi invece valorizza il fatto oggettivo della conservazione della destinazione agricola in base agli strumenti urbanistici (con la conseguenza che il mutamento degli stessi incide sul decorso del tempo necessario per usucapire) o, infine, secondo la tesi preferibile, si tende a ricollegare la nozione di fondo rustico con la sua effettiva o potenziale destinazione alla produzione agricola, pur se in contrasto con i citati strumenti urbanistici.
l. 10 maggio 1976, n. 346 art. 1159 bis c.c.



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