| Nell' articolo l' A. prende in esame la finalita' che ha spinto il
legislatore ad emanare la l. 346/1976 in tema di usucapione per la
piccola proprieta' rurale. Tale legge aveva per obiettivo la
regolarizzazione del sistema delle intestazioni fondiarie al fine di
contribuire allo sviluppo dell' agricoltura nelle zone economicamente
depresse, anche consentendo agli agricoltori di accedere al credito
agrario mediante il rilascio di un' idonea garanzia ipotecaria. Alla
luce di tale finalita' della legge, l' A. critica la sentenza
annotata che ha applicato l' art. 1159 bis sulla scorta del mero
criterio formale, sostenuto anche da autorevole dottrina,
rappresentato dalla iscrizione del fondo al catasto terreni. Essendo,
infatti, la funzione del catasto meramente fiscale, non puo'
costituire una prova assoluta dell' agrarieta' di un fondo il fatto
che lo stesso sia inserito in tale registro, ben potendo il terreno
avere ugualmente destinazione urbanistica od industriale. Va,
pertanto, preferito il criterio che richiede, ai fini dell'
applicazione dell' art. 1159 bis c.c., che il fondo sia concretamente
o almeno parzialmente destinato al lavoro agricolo. Nell' ambito di
tale orientamento, poi, vanno differenziate le posizioni di coloro
che individuano il "fondo rustico" in base alla mera volonta'
negoziale espressa dai singoli, con la conseguente irrilevanza delle
caratteristiche intrinseche del bene (criterio soggettivo) e chi
invece valorizza il fatto oggettivo della conservazione della
destinazione agricola in base agli strumenti urbanistici (con la
conseguenza che il mutamento degli stessi incide sul decorso del
tempo necessario per usucapire) o, infine, secondo la tesi
preferibile, si tende a ricollegare la nozione di fondo rustico con
la sua effettiva o potenziale destinazione alla produzione agricola,
pur se in contrasto con i citati strumenti urbanistici.
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