| La questione esaminata merita di essere segnalata perche' si occupa
di un argomento di notevole attualita', rilevante anche sotto il
profilo della individuazione del giudice competente, relativo alla
tutela risarcitoria delle lavoratrici per i danni, patrimoniali,
fisici e morali, causati da molestie sessuali subite ad opera del
datore di lavoro, sul luogo e nell' orario di lavoro. In contrasto
con l' annotata decisione, l' A. ritiene che la denunciata condotta
del datore di lavoro si traduce in una palese violazione di specifici
obblighi connessi al rapporto di lavoro, che trovano un referente
normativo sia a livello costituzionale, sia in alcune disposizioni
codicistiche, sia, infine, nella normativa comunitaria sulla tutela
della dignita' umana nel mondo del lavoro. La conclusione che si trae
e' che la illiceita' del comportamento lamentato non fa venire meno
la competenza del giudice del lavoro, quando si assume, come nel caso
esaminato nell' annotata sentenza, che il rapporto di lavoro
esistente tra le parti lo ha reso possibile, mentre la competenza del
giudice ordinario sussiste solo in assenza di tale presupposto, come
ad esempio in caso di comportamento illecito posto in essere
successivamente all' estinzione del rapporto di lavoro.
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