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218333
IDG951503923
95.15.03923 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Le "gravi irregolarita'" per la revoca degli amministratori nelle societa' di capitali
Nota a decr. Trib. Velletri 28 settembre 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 276-277
D312203; D312204
Secondo la massima della decisione annotata "ai fini della legittimazione alla denunzia di gravi irregolarita' nell' amministrazione della societa', e' sufficiente che la titolarita' di almeno un decimo del capitale sociale sussista al momento del deposito del ricorso, essendo irrilevante che essa venga meno nelle more del procedimento. Per gravi irregolarita', che consentono l' adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 2409 c.c., devono intendersi fatti gravissimi e deficienze non altrimenti eliminabili, che concretano violazioni di leggi o dello statuto. Non sono tali l' irregolare tenuta dei libri sociali e la gestione con criteri personali ed antieconomici della societa'". L' A. approfondisce la questione attraverso una breve rassegna della dottrina e della giurisprudenza sulla materia.
art. 2409 c.c.



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