| La fattispecie contenuta nell' art. 54 c.p., propone aspetti propri
di una scriminante e/o di una scusante. La definizione quale causa di
giustificazione privilegia l' aspetto oggettivo, il bilanciamento
degli interessi e potrebbe portare ad una applicazione troppo
limitata; il rischio opposto comporta centrare l' attenzione sul
profilo soggettivo, sulla colpevolezza individuale, sulla
inesigibilita'. Emerge dunque la necessita' di una differenziazione
basata sulla natura, sulla qualita' degli interessi coinvolti, sulla
traccia della distinzione tedesca tra stato di necessita
giustificante ("rechtfertigendernotstand") e stato di necessita'
scusante ("entschuldigernotstand"). La valutazione comparativa dei
beni nello stato di necessita' e' possibile solo tra entita' che
ammettono per loro natura la comparazione, e dunque tra entita'
omogenee. Vi sono beni idonei, per l' elevato valore e la speciale
natura, a tale confronto: tipico il bene giuridico vita-integrita'
personale. Non e' tanto la proporzione tra i beni a consentire la
identificazione dello stato di necessita' quale causa di
giustificazione, quanto piuttosto la sproporzione tra essi a favore
del bene salvato, od una sproporzione tra beni astrattamente e
naturalmente comparabili. Compendiare valutazione oggettiva e
valutazione soggettiva, passare da una analisi quantitativa a una
qualitativa, e' il metodo ideale per una esatta ponderazione degli
interessi coinvolti nella vicenda giuridica e, percio', per la
identificazione nel caso concreto della fattispecie di stato di
necessita'.
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