Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


218337
IDG951503927
95.15.03927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cardone Assunta
Sindacato del giudice in tema di rimpatrio con foglio di via obbligatorio
Nota a App. Venezia 1 dicembre 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 307-309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18710
Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e' atto amministrativo a rilevanza interna della fattispecie penale, in quanto costituisce il presupposto della violazione degli artt. 2 l. 1423/1956 e 163 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza. Esso ha contenuto restrittivo della sfera giuridica del privato. E' consentito al giudice ordinario il sindacato di legittimita' di tale atto: l' accertata illegittimita' e' equiparata alla giuridica inesistenza, con la conseguenza favorevole della esclusione della responsabilita' penale da parte del contravventore, per effetto della "disapplicazione in bonam partem". Il giudizio incidentale non esplichera' effetti in altri procedimenti, in quanto l' effetto generale dell' annullamento di un atto amministrativo potra' essere conseguito solo in sede propria (amministrativa).
art. 163 r.d. 18 giugno 1931, n. 373 art. 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423



Ritorna al menu della banca dati