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218339
IDG951503929
95.15.03929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arceri Alessandra
Sull' art. 416-bis ed in particolare sull' uso della forza intimidatrice
Nota a ord. Trib. Lecce 25 settembre 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 317-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5131; D51310
La pronuncia in epigrafe, allineandosi alla cospicua giurisprudenza pugliese in materia di associazione di tipo mafioso, delinea gli elementi sufficienti ed al tempo stesso necessari ad integrare il reato in oggetto. In particolare, rileva l' A., quanto alla capacita' intimidatoria dell' associazione, capacita' esplicitamente menzionata dalla norma quale caratteristica dei gruppi mafiosi, l' ordinanza fa riferimento a precedenti "avvertimenti" posti in essere nei confronti dei titolari di attivita' economiche prese di mira dai malviventi, per desumere l' esistenza di una condizione di evidente timore anche in assenza di minacce verbali. L' A. approfondisce la questione alla luce di dottrina e giurisprudenza.
art. 416 c.p. art. 416 bis c.p.



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