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218341
IDG951503931
95.15.03931 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cacciavillani Ivone
Irregolarita' gestoria, illecito penale e giurisdizione sulla domanda di risarcimento
Nota a GIP Trib. Treviso 15 novembre 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 3, pag. 337-339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1611
La circostanza che la condotta illecita di un pubblico ufficiale possa nello stesso tempo causare un danno patrimoniale all' amministrazione ed integrare una fattispecie penalmente rilevante non e' in alcun modo idonea a modificare il riparto di giurisdizione stabilito dalla l. 142/1990, che attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione esclusiva in materia di "danno erariale". L' A. sottolinea pero' che tale riserva opera solo con riferimento al contenuto propriamente "amministrativo" del danno causato dal funzionario infedele, mentre si mantiene in capo al giudice penale il potere di cognizione sulle domande di risarcimento relative ad altre componenti del danno seguito al fatto-reato, quali ad esempio il "danno morale" e il pregiudizio patrimoniale subito da terzi. Se dunque l' ente pubblico danneggiato non e' ammesso a far valere nel processo penale pretese risarcitorie relative a "danni erariali", allo stesso ente e' certamente consentita la costituzione di parte civile per ottenere dal pubblico ufficiale imputato la riparazione del tipico danno da delitto, e cioe' del "danno morale", la cui determinazione e' soggetta a principi che comunque non sarebbero applicabili nel giudizio avanti la Corte dei Conti.
l. 8 giugno 1990, n. 142



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