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| IDG951503931 | |
| 95.15.03931 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cacciavillani Ivone
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| Irregolarita' gestoria, illecito penale e giurisdizione sulla domanda
di risarcimento
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| Nota a GIP Trib. Treviso 15 novembre 1993
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| Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 3, pag. 337-339
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1611
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| La circostanza che la condotta illecita di un pubblico ufficiale
possa nello stesso tempo causare un danno patrimoniale all'
amministrazione ed integrare una fattispecie penalmente rilevante non
e' in alcun modo idonea a modificare il riparto di giurisdizione
stabilito dalla l. 142/1990, che attribuisce alla Corte dei Conti la
giurisdizione esclusiva in materia di "danno erariale". L' A.
sottolinea pero' che tale riserva opera solo con riferimento al
contenuto propriamente "amministrativo" del danno causato dal
funzionario infedele, mentre si mantiene in capo al giudice penale il
potere di cognizione sulle domande di risarcimento relative ad altre
componenti del danno seguito al fatto-reato, quali ad esempio il
"danno morale" e il pregiudizio patrimoniale subito da terzi. Se
dunque l' ente pubblico danneggiato non e' ammesso a far valere nel
processo penale pretese risarcitorie relative a "danni erariali",
allo stesso ente e' certamente consentita la costituzione di parte
civile per ottenere dal pubblico ufficiale imputato la riparazione
del tipico danno da delitto, e cioe' del "danno morale", la cui
determinazione e' soggetta a principi che comunque non sarebbero
applicabili nel giudizio avanti la Corte dei Conti.
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| l. 8 giugno 1990, n. 142
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