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218344
IDG951503934
95.15.03934 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Giovanni Pietro Maria
Pronunce del giudice ordinario ed obblighi di fare: la condanna della pubblica amministrazione
Nota a ord. Trib. Chieti 28 giugno 1993
Giur. merito, an. 27 (1995), fasc. 2, pt. 3, pag. 357-362
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D402; D417; D44022
L' attivita' della p.a. che, sempre ricollegabile ad un formale provvedimento amministrativo, pregiudichi il diritto alla salute va qualificata come mera attivita' materiale avverso la quale e' consentito il ricorso al giudice ordinario che puo' ordinare la rimozione delle opere che arrechino pregiudizio o l' esecuzione di quelle indispensabili per eliminare i danni, anche con provvedimenti cautelari ed urgenti, e salvo sempre il risarcimento dei danni. L' A., rilevato che l' esecuzione forzata nei confronti della p.a. viene, generalmente, ammessa solo in caso di condanna al pagamento di somme di denaro, individua nel giudizio di ottemperanza e nella sostituzione del privato alla p.a. le strade che il privato puo' percorrere una volta ottenuto un titolo esecutivo di cui e' impossibilitato a richiederne coercitivamente l' esecuzione.
art. 700 c.p.c.



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