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Documento


218369
IDG950303959
95.03.03959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiori Angelo
La procreatica e la Costituzione svizzera
Med. mor., an. 45 (1995), fasc. 2, pag. 209-212
D300080; D3013; F31; D95142
Viene esaminato l' art. 24 nonies introdotto nella Costituzione svizzera mediante il referendum del 17 maggio 1992, concernente la tecnologia riproduttiva e l' ingegneria genetica. L' A. espone i motivi di condivisione dei principi inclusi in tale articolo. In particolare per quanto riguarda il principio che "garantisce l' accesso di una persona ai dati concernenti la sua origine genetica". Questa garanzia costituzionale significa palesemente, afferma l' A., il riconoscimento del diritto di chiunque a conoscere i propri genitori, e pertanto esclude comunque l' anonimato nella fecondazione eterologa. Richiamati gli orientamenti legislativi presenti in Europa sulla materia, l' A. ritiene che anche l' Italia debba darsi una legislazione che garantisca a qualsiasi persona l' accesso ai dati concernenti la propria origine genetica. Se cio' dovesse comportare la crisi dei centri di fecondazione assistita e' conseguenza marginale di carattere economico-professionale che lascia assolutamente indifferenti.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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