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| IDG950604036 | |
| 95.06.04036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Quaranta Adelaide
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| Comunione legale e situazioni giuridiche strumentali
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| Nota a Cass. 18 giugno 1992, n. 7524
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| Dir. fam., an. 24 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 55-61
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128; D304122; D306090; D30650
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| Il marito, coniugato in regime di comunione legale, agendo in
qualita' di mandatario senza rappresentanza di un terzo, aveva
acquistato, partecipando da solo all' atto, un suolo su cui aveva
successivamente realizzato, utilizzando mezzi economici della moglie,
alcune costruzioni, in ordine a due delle quali aveva poi stipulato
con il mandante un contratto preliminare di vendita. In seguito al
rifiuto del promittente venditore di stipulare il contratto
definitivo (a causa del rifiuto della moglie), il promissario
acquirente aveva vittoriosamente adito il Tribunale al fine di
ottenere il trasferimento in suo favore degli immobili predetti,
invocando l' esistenza di una interposizione reale di persona che
avrebbe impedito la caduta degli stessi in comunione legale. A
seguito del gravame proposto dalla moglie, la Corte d' Appello aveva
riformato la sentenza di primo grado considerando gli immobili
oggetto di comunione legale, stante l' inopponibilita' della pretesa
interposizione reale al coniuge estraneo al rapporto di mandato, in
posizione di "terzo", e conseguentemente ritenendo annullabile ex
art. 184 c.c. il contratto preliminare stipulato da un coniuge senza
il necessario consenso dell' altro. La sentenza in esame, confermando
la decisione dei giudici di secondo grado, offre all' A. lo spunto
per analizzare criticamente le conclusioni a cui la Suprema Corte e'
pervenuta ed il relativo "iter" argomentativo, esaminando in
particolare i seguenti punti: Acquisto di un coniuge in qualita' di
mandatario senza rappresentanza; Posizione del coniuge estraneo al
rapporto di mandato.
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| art. 159 c.c.
art. 162 c.c.
art. 177 c.c.
art. 179 c.c.
art. 184 c.c.
art. 934 c.c.
art. 1414 c.c.
art. 1705 c.c.
art. 1706 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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