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| IDG950604057 | |
| 95.06.04057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grigoli Michele
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| Sui limiti dell' obbligo di garanzia del raccomandatario di nave
straniera
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| Nota a Cass. sez. III civ. 17 giugno 1994, n. 5872
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| Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 180-181
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D93530
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| La sentenza annotata segna una probante conferma di un indirizzo
ormai consolidato, afferma l' A., in tema di limiti dell' obbligo di
garanzia del raccomandatario di una nave straniera. Secondo l' A., la
Suprema Corte ha correttamente sostenuto che l' art. 3 l. 135/1977,
che impone al raccomandatario predetto determinate prestazioni di
garanzia, considera le obbligazioni assunte dallo stesso non con
riferimento a tutte le attivita' elencate nell' art. 2 della stessa
legge, ma soltanto a quelle poste in essere "in occasione dell'
approdo della nave nel porto". E' stata, pertanto, contestata la tesi
addotta dai giudici di secondo grado secondo cui l' obbligo di
garanzia in questione sussisterebbe a carico del raccomandatario ogni
qualvolta sia richiesto il suo intervento, adeguatamente rimunerato.
I giudici di rito hanno conseguentemente escluso la sussistenza dell'
obbligo predetto nei confronti del ricorrente, creditore nei
confronti del vettore straniero del corrispettivo relativo all'
effettuazione di sette trasporti di contenitori di proprieta' del
vettore stesso, non risultando alcun collegamento con una determinata
nave ed uno specifico approdo. L' A. propone alcune puntualizzazioni
riguardo all' art. 3 cit.
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| art. 3 l. 4 aprile 1977, n. 135
art. 5 l. 4 aprile 1977, n. 135
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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