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218467
IDG950604057
95.06.04057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grigoli Michele
Sui limiti dell' obbligo di garanzia del raccomandatario di nave straniera
Nota a Cass. sez. III civ. 17 giugno 1994, n. 5872
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 180-181
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93530
La sentenza annotata segna una probante conferma di un indirizzo ormai consolidato, afferma l' A., in tema di limiti dell' obbligo di garanzia del raccomandatario di una nave straniera. Secondo l' A., la Suprema Corte ha correttamente sostenuto che l' art. 3 l. 135/1977, che impone al raccomandatario predetto determinate prestazioni di garanzia, considera le obbligazioni assunte dallo stesso non con riferimento a tutte le attivita' elencate nell' art. 2 della stessa legge, ma soltanto a quelle poste in essere "in occasione dell' approdo della nave nel porto". E' stata, pertanto, contestata la tesi addotta dai giudici di secondo grado secondo cui l' obbligo di garanzia in questione sussisterebbe a carico del raccomandatario ogni qualvolta sia richiesto il suo intervento, adeguatamente rimunerato. I giudici di rito hanno conseguentemente escluso la sussistenza dell' obbligo predetto nei confronti del ricorrente, creditore nei confronti del vettore straniero del corrispettivo relativo all' effettuazione di sette trasporti di contenitori di proprieta' del vettore stesso, non risultando alcun collegamento con una determinata nave ed uno specifico approdo. L' A. propone alcune puntualizzazioni riguardo all' art. 3 cit.
art. 3 l. 4 aprile 1977, n. 135 art. 5 l. 4 aprile 1977, n. 135
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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