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218468
IDG950604058
95.06.04058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franco Massimiliano
"Aliunde perceptum" e concorso di colpa del creditore nel sistema dell' art. 18 st. lav. (vecchio testo): ammissibilita' in primo grado di eccezioni tardive di merito e limiti all' esigibilita' di azioni giudiziarie da parte del lavoratore
Nota a Cass. sez. lav. 14 giugno 1994, n. 5766
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 192-195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D763
L' A. non condivide la soluzione prospettata dalla Corte nella sentenza annotata, per quanto riguarda l' eccezione relativa al c.d. aliunde perceptum, sollevata tardivamente dal datore di lavoro, da detrarre dalle somme dovute ex art. 18 l. 300/1970 (nel testo anteriore alla l. 108/1990) per quanto dal lavoratore percepito per l' opera da questi svolta successivamente al licenziamento. Il richiamo all' art. 1223 c.c., quale norma che fonda la pretesa relativa all' "aliunde perceptum", consente, infatti, di chiarire le ragioni per cui non e' condivisibile la soluzione accolta nella decisione in epigrafe, la' dove sostiene che, se "l' interesse all' allegazione di parte sorga in un momento successivo all' inizio del processo per essersi in quel determinato (successivo) momento verificato il relativo evento", la preclusione connessa all' eccezione "in senso stretto" tardivamente proposta ha "effetto per il tempo passato ma non per quello presente e futuro". In tal modo la Suprema Corte ricorre all' espediente di prefigurare la nuova occupazione del lavoratore come "factum superveniens" una volta maturata la preclusione, al quale il processo e' comunque aperto per ragioni di economia processuale. Questa soluzione non appare convincente, sostiene l' A., sul piano sostanziale e processuale.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 11 maggio 1990, n. 108 art. 1223 c.c. art. 1227 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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