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| IDG950604058 | |
| 95.06.04058 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Franco Massimiliano
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| "Aliunde perceptum" e concorso di colpa del creditore nel sistema
dell' art. 18 st. lav. (vecchio testo): ammissibilita' in primo grado
di eccezioni tardive di merito e limiti all' esigibilita' di azioni
giudiziarie da parte del lavoratore
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| Nota a Cass. sez. lav. 14 giugno 1994, n. 5766
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| Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 192-195
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D763
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| L' A. non condivide la soluzione prospettata dalla Corte nella
sentenza annotata, per quanto riguarda l' eccezione relativa al c.d.
aliunde perceptum, sollevata tardivamente dal datore di lavoro, da
detrarre dalle somme dovute ex art. 18 l. 300/1970 (nel testo
anteriore alla l. 108/1990) per quanto dal lavoratore percepito per
l' opera da questi svolta successivamente al licenziamento. Il
richiamo all' art. 1223 c.c., quale norma che fonda la pretesa
relativa all' "aliunde perceptum", consente, infatti, di chiarire le
ragioni per cui non e' condivisibile la soluzione accolta nella
decisione in epigrafe, la' dove sostiene che, se "l' interesse all'
allegazione di parte sorga in un momento successivo all' inizio del
processo per essersi in quel determinato (successivo) momento
verificato il relativo evento", la preclusione connessa all'
eccezione "in senso stretto" tardivamente proposta ha "effetto per il
tempo passato ma non per quello presente e futuro". In tal modo la
Suprema Corte ricorre all' espediente di prefigurare la nuova
occupazione del lavoratore come "factum superveniens" una volta
maturata la preclusione, al quale il processo e' comunque aperto per
ragioni di economia processuale. Questa soluzione non appare
convincente, sostiene l' A., sul piano sostanziale e processuale.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
l. 11 maggio 1990, n. 108
art. 1223 c.c.
art. 1227 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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