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| IDG950604066 | |
| 95.06.04066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Annuziata Michele
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| Autotutela della pubblica amministrazione e suoi limiti
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| Nota a Cons. Stato sez. V 22 novembre 1993, n. 1164
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| Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 307-308
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1207
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| La decisione in esame ha affrontato il tema della c.d. autotutela
della p.a., con riferimento a un bene immobile, al quale era stata
impressa una certa destinazione da parte della stessa p.a. La
pronuncia ha affermato alcuni principi: l' autotutela non si
esaurisce nell' ambito dell' art. 378 l. 2248/1865 all. F, in punto
di poteri dell' autorita' di ordinare, senza ricorso al giudice, la
riduzione in pristino, in caso di indebite ingerenze (ad esempio
occupazione ecc.) di altri soggetti (esempio di costruzione su bene
demaniale senza concessione); la stessa autotutela comprende anche i
beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici (per quelli
demaniali non sorgono problemi); con l' esercizio dei poteri di
autotutela la p.a. puo' persino revocare o modificare atti che si
rivelino incompatibili con la destinazione pubblica del bene.
Richiamati cosi' i principi affermati dal Consiglio di Stato, l' A.
indica le situazioni in presenza delle quali la p.a. non puo' fare
ricorso alla autotutela amministrativa; le situazioni in cui "deve"
fare ricorso all' autotutela; quelle in cui il ricorso a tale potere
e' facoltativo.
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| art. 378 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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