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218476
IDG950604066
95.06.04066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Annuziata Michele
Autotutela della pubblica amministrazione e suoi limiti
Nota a Cons. Stato sez. V 22 novembre 1993, n. 1164
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 307-308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1207
La decisione in esame ha affrontato il tema della c.d. autotutela della p.a., con riferimento a un bene immobile, al quale era stata impressa una certa destinazione da parte della stessa p.a. La pronuncia ha affermato alcuni principi: l' autotutela non si esaurisce nell' ambito dell' art. 378 l. 2248/1865 all. F, in punto di poteri dell' autorita' di ordinare, senza ricorso al giudice, la riduzione in pristino, in caso di indebite ingerenze (ad esempio occupazione ecc.) di altri soggetti (esempio di costruzione su bene demaniale senza concessione); la stessa autotutela comprende anche i beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici (per quelli demaniali non sorgono problemi); con l' esercizio dei poteri di autotutela la p.a. puo' persino revocare o modificare atti che si rivelino incompatibili con la destinazione pubblica del bene. Richiamati cosi' i principi affermati dal Consiglio di Stato, l' A. indica le situazioni in presenza delle quali la p.a. non puo' fare ricorso alla autotutela amministrativa; le situazioni in cui "deve" fare ricorso all' autotutela; quelle in cui il ricorso a tale potere e' facoltativo.
art. 378 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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