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218484
IDG950604074
95.06.04074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Murra Rodolfo
Requisiti dalla procura alle liti tra colombi ed angeli neri
Nota a Cass. sez. un. civ. 22 novembre 1994, n. 9869
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 381-385
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40411; D40750
Secondo la sentenza annotata, una procura alle liti conferita su foglio separato ma spillato all' atto introduttivo non realizza lo scopo voluto dall' art. 83 c.p.c. Di conseguenza, anche in difetto di una espressa sanzione di nullita', l' atto cosi' formato comporta, come nella fattispecie, l' inammissibilita' del gravame, che non puo' sanarsi neppure per il comportamento omissivo della controparte. L' A. richiama le forme per il rilascio della procura alle liti, analizzando l' art. 83 c.p.c., richiamando le questioni a cui ha dato luogo e le soluzioni date dalla giurisprudenza. Sostiene che la soluzione di cui alla sentenza annotata non puo' essere condivisa appieno perche' passa attraverso l' affermazione del principio che, pur "in mancanza di una norma che stabilisca espressamente le conseguenze che derivano dall' inosservanza dell' art. 83 c.p.c.", si applicano alla fattispecie le disposizioni generali vigenti in tema di nullita' degli atti processuali contenute nell' art. 156 c.p.c. Conclusivamente l' A. afferma, richiamandosi ad autorevole dottrina, che l' importante e' che la procura, quando risulti autenticata dal procuratore, faccia corpo con l' atto, senza che cio' significhi necessariamente inerenza giuridico-funzionale tra mandato e testo dell' atto.
art. 83 c.p.c. art. 156 c.p.c. art. 157 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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