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| IDG950604074 | |
| 95.06.04074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Murra Rodolfo
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| Requisiti dalla procura alle liti tra colombi ed angeli neri
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 22 novembre 1994, n. 9869
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| Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 381-385
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40411; D40750
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| Secondo la sentenza annotata, una procura alle liti conferita su
foglio separato ma spillato all' atto introduttivo non realizza lo
scopo voluto dall' art. 83 c.p.c. Di conseguenza, anche in difetto di
una espressa sanzione di nullita', l' atto cosi' formato comporta,
come nella fattispecie, l' inammissibilita' del gravame, che non puo'
sanarsi neppure per il comportamento omissivo della controparte. L'
A. richiama le forme per il rilascio della procura alle liti,
analizzando l' art. 83 c.p.c., richiamando le questioni a cui ha dato
luogo e le soluzioni date dalla giurisprudenza. Sostiene che la
soluzione di cui alla sentenza annotata non puo' essere condivisa
appieno perche' passa attraverso l' affermazione del principio che,
pur "in mancanza di una norma che stabilisca espressamente le
conseguenze che derivano dall' inosservanza dell' art. 83 c.p.c.", si
applicano alla fattispecie le disposizioni generali vigenti in tema
di nullita' degli atti processuali contenute nell' art. 156 c.p.c.
Conclusivamente l' A. afferma, richiamandosi ad autorevole dottrina,
che l' importante e' che la procura, quando risulti autenticata dal
procuratore, faccia corpo con l' atto, senza che cio' significhi
necessariamente inerenza giuridico-funzionale tra mandato e testo
dell' atto.
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| art. 83 c.p.c.
art. 156 c.p.c.
art. 157 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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