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218488
IDG950604078
95.06.04078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Ancora sul regolamento di competenza per la dichiarazione di fallimento e sulla "translatio iudicii": l' auspicato intervento delle Sezioni unite
Nota a Cass. sez. un. civ. 1 agosto 1994, n. 7149
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 437-440
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3134; D4252
Con la sentenza in commento, le sezioni unite affermano che "in materia fallimentare il regolamento di competenza d' ufficio e' ammissibile anche nel caso in cui non si sia avuta riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente per la dichiarazione di fallimento, se a lui non sono stati trasmessi gli atti ad iniziativa dell' ufficio". L' A. esamina il contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione e ritiene che la soluzione offerta dalle sezioni unite, nel porre fine al dubbio interpretativo fin qui delineatosi, abbia anche tracciato in questa materia una linea maestra per una coerente e convincente applicazione concreta del diritto, conferendo, altresi', come e' gia' stato affermato in dottrina, dignita' e prestigio ad una prassi che si era formata tra i giudici delegati ai fallimenti.
art. 6 l. fall. art. 8 l. fall. art. 44 c.p.c. art. 45 c.p.c. art. 50 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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