| Per il calcolo dei contributi dei lavoratori in part-time (rapporto
di lavoro svolto a tempo parziale, cioe', ad orario inferiore
rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi, per
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'
anno) si tiene come base non il normale "minimale giornaliero", ex l.
638/1983, cioe' pari al 7.50% dell' importo del trattamento mensile
di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma il
"minimale orario", pari ad un sesto di quello giornaliero di cui all'
art. 7 d.l. 463/1983, convertito nella l. 638/1983. Prima di tale
normativa il minimale retributivo, stabilito su base "giornaliera",
comportava, infatti, l' impossibilita' del frazionamento in relazione
alle ore di lavoro effettivamente svolte. Il comma 5 dell' art. puo'
essere applicato, pero', solo ad ipotesi di part-time orizzontale
(orario lavorativo ridotto ma distribuito su tutti i giorni della
settimana) mentre per il part-time verticale (concentrazione
lavorativa solo in alcuni giorni della settimana) vale il regime
ordinario del minimale giornaliero. La regola della c.d.
infrazionabilita' del minimale giornaliero, sancita dalla Consulta,
e' valida in ogni ipotesi tanto nel caso in cui la retribuzione
corrisposta sia inferiore al minimo perche' il datore di lavoro paga
meno la prestazione lavorativa a pieno orario tanto nel caso in cui
sia inferiore perche' la prestazione e' ad orario ridotto. Con l'
entrata in vigore della l. 843/1978, il minimale retributivo non e'
piu' fissato in cifre dalla legge, ma e' stabilito con decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei
minimi previsti per ciascuna qualifica dei contratti collettivi di
lavoro raggruppati per categorie. Solo la l. 863/1984, che ha
istituito, disciplinandolo, il rapporto a tempo parziale, ha
introdotto la possibilita' del frazionamento orario ma a condizione
del rispetto di tutte le altre disposizioni, tra cui la forma
-scritta- per la stipula dei contratti, la predeterminazione dell'
orario di lavoro e delle mansioni. Coloro i quali non hanno stipulato
contratti nel rispetto delle forme previste dalla predetta legge,
inserendo, con cio', anche l' ipotesi di chi abbia concluso il
contratto prima dell' entrata in vigore della legge stessa, o
comunque il rapporto si riferisca a periodi di lavoro successivi all'
entrata in vigore della l. 863/1984, sono vincolati al minimale
retributivo giornaliero, seppure ridotto, e non a quello orario per
il calcolo della contribuzione previdenziale. Infine, un lavoratore
che svolga attivita' lavorativa in regime di part-time per piu'
datori assumera', come base di calcolo dei contributi, la
retribuzione minima oraria che, ex art. 5 comma 5 e' pari ad un sesto
del minimale giornaliero di cui all' art. 7 l. 638/1983.
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