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218495
IDG950604085
95.06.04085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardi Marina
Il "part-time" e la contribuzione previdenziale
Nota a Trib. Firenze 11 maggio 1994
Giust. civ., an. 45 (1995), fasc. 2, pt. 1, pag. 587-590
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7441; D74461
Per il calcolo dei contributi dei lavoratori in part-time (rapporto di lavoro svolto a tempo parziale, cioe', ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi, per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell' anno) si tiene come base non il normale "minimale giornaliero", ex l. 638/1983, cioe' pari al 7.50% dell' importo del trattamento mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma il "minimale orario", pari ad un sesto di quello giornaliero di cui all' art. 7 d.l. 463/1983, convertito nella l. 638/1983. Prima di tale normativa il minimale retributivo, stabilito su base "giornaliera", comportava, infatti, l' impossibilita' del frazionamento in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte. Il comma 5 dell' art. puo' essere applicato, pero', solo ad ipotesi di part-time orizzontale (orario lavorativo ridotto ma distribuito su tutti i giorni della settimana) mentre per il part-time verticale (concentrazione lavorativa solo in alcuni giorni della settimana) vale il regime ordinario del minimale giornaliero. La regola della c.d. infrazionabilita' del minimale giornaliero, sancita dalla Consulta, e' valida in ogni ipotesi tanto nel caso in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perche' il datore di lavoro paga meno la prestazione lavorativa a pieno orario tanto nel caso in cui sia inferiore perche' la prestazione e' ad orario ridotto. Con l' entrata in vigore della l. 843/1978, il minimale retributivo non e' piu' fissato in cifre dalla legge, ma e' stabilito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei minimi previsti per ciascuna qualifica dei contratti collettivi di lavoro raggruppati per categorie. Solo la l. 863/1984, che ha istituito, disciplinandolo, il rapporto a tempo parziale, ha introdotto la possibilita' del frazionamento orario ma a condizione del rispetto di tutte le altre disposizioni, tra cui la forma -scritta- per la stipula dei contratti, la predeterminazione dell' orario di lavoro e delle mansioni. Coloro i quali non hanno stipulato contratti nel rispetto delle forme previste dalla predetta legge, inserendo, con cio', anche l' ipotesi di chi abbia concluso il contratto prima dell' entrata in vigore della legge stessa, o comunque il rapporto si riferisca a periodi di lavoro successivi all' entrata in vigore della l. 863/1984, sono vincolati al minimale retributivo giornaliero, seppure ridotto, e non a quello orario per il calcolo della contribuzione previdenziale. Infine, un lavoratore che svolga attivita' lavorativa in regime di part-time per piu' datori assumera', come base di calcolo dei contributi, la retribuzione minima oraria che, ex art. 5 comma 5 e' pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all' art. 7 l. 638/1983.
art. 5 l. 19 dicembre 1984, n. 863
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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