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| IDG950604095 | |
| 95.06.04095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tavassi Vincenzo
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| Divisione testamentaria e preterizione divisoria del legittimario
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| Nota a Cass. sez. II civ. 18 ottobre 1980, n. 5610
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| Rass. Dir. Civ., (1994), fasc. 4, pag. 819-831
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3029
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| Mediante testamento pubblico un soggetto nomina eredi universali due
dei suoi figli, assegnando loro in "prelegato" l' unico complesso
immobiliare dell' asse (casa con terreno) obbligandoli a pagare una
somma di denaro al terzo figlio a soddisfazione delle sue ragioni
ereditarie. In queste disposizioni i giudici di merito hanno
ravvisato una divisione operata da testatore, con apporzionamento di
tutti e tre i figli. Il terzo figlio "non essendo stato ignorato dal
testatore" doveva essere considerato parte della divisione
testamentaria: quest' ultima, pero', doveva ritenersi nulla ai sensi
dell' art. 735 comma 1 c.c., perche' il legittimario non era stato
apporzionato efficacemente, essendogli stati attribuiti beni non
appartenenti al "relictum". La Cassazione ha confermato la decisione.
L' A. prende occasione dalla questione esaminata dalla Cassazione,
per indagare se effettivamente nelle disposizioni suddette, ed in
quali limiti, possa ravvisarsi una divisione operata dal testatore,
ed in particolare, quale natura debba essere riconosciuta ai
prelegati disposti e alla disposizione che obbliga gli
eredi-prelegatari a soddisfare le ragioni ereditarie del terzo figlio
con beni non appartenenti all' asse.
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| art. 734 c.c.
art. 735 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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