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218505
IDG950604095
95.06.04095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tavassi Vincenzo
Divisione testamentaria e preterizione divisoria del legittimario
Nota a Cass. sez. II civ. 18 ottobre 1980, n. 5610
Rass. Dir. Civ., (1994), fasc. 4, pag. 819-831
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3029
Mediante testamento pubblico un soggetto nomina eredi universali due dei suoi figli, assegnando loro in "prelegato" l' unico complesso immobiliare dell' asse (casa con terreno) obbligandoli a pagare una somma di denaro al terzo figlio a soddisfazione delle sue ragioni ereditarie. In queste disposizioni i giudici di merito hanno ravvisato una divisione operata da testatore, con apporzionamento di tutti e tre i figli. Il terzo figlio "non essendo stato ignorato dal testatore" doveva essere considerato parte della divisione testamentaria: quest' ultima, pero', doveva ritenersi nulla ai sensi dell' art. 735 comma 1 c.c., perche' il legittimario non era stato apporzionato efficacemente, essendogli stati attribuiti beni non appartenenti al "relictum". La Cassazione ha confermato la decisione. L' A. prende occasione dalla questione esaminata dalla Cassazione, per indagare se effettivamente nelle disposizioni suddette, ed in quali limiti, possa ravvisarsi una divisione operata dal testatore, ed in particolare, quale natura debba essere riconosciuta ai prelegati disposti e alla disposizione che obbliga gli eredi-prelegatari a soddisfare le ragioni ereditarie del terzo figlio con beni non appartenenti all' asse.
art. 734 c.c. art. 735 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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