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218511
IDG950604101
95.06.04101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Plenteda Donato
L' azione revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti garantiti
Nota a Trib. Lecce 16 febbraio 1993
Rass. Dir. Civ., (1994), fasc. 4, pag. 923-937
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30581; D31331; D313330
Vengono esaminate le problematiche applicative dell' art. 71 l. fall., con particolare riferimento alle seguenti questioni: se l' azione revocatoria trovi ostacoli, in ogni caso, nella circostanza che il credito estinto fosse privilegiato; se non sia esercitabile solo allorche' non venga provato il concreto pregiudizio sofferto dalla massa dei creditori in dipendenza dell' atto solutorio e nella misura effettiva di esso; se l' onere della prova, relativamente a siffatto pregiudizio, incomba al curatore del fallimento ovvero incomba al convenuto l' onere di provarne la inesistenza. L' A. premessa una rassegna dei problemi pregiudiziali risolti implicitamente in senso positivo dal Tribunale, esamina, pienamente condividendola, la sentenza laddove afferma che "...incombe al convenuto in revocatoria provare non solo la causa di prelazione di cui il proprio credito era assistito, ma anche la congruita' dell' attivo a soddisfare integralmente oltre alle prededuzioni di eventuali crediti privilegiati di grado superiore al suo".
art. 67 l. fall. art. 71 l. fall. art. 2901 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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