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| IDG950604102 | |
| 95.06.04102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cipriani Franco
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| Sulla revoca del consenso per la separazione consensuale (ancora in
difesa dell' art. 711 c.p.c.)
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| Nota a Trib. Bari 22 gennaio 1994
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| Rass. Dir. Civ., (1994), fasc. 4, pag. 938-945
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30127; D4410; D450
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| Il Tribunale di Bari, sulla ritenuta abrogazione dell' art. 711
c.p.c. ad opera della l. 74/1987, applica alla separazione
consensuale il rito previsto per il divorzio a domanda congiunta. Di
fronte al ricorso, il Presidente fissa la c.d. udienza in camera di
consiglio; all' udienza e' sufficiente la comparizione di un
procuratore; la separazione viene omologata con sentenza, anche nel
caso in cui uno dei ricorrenti abbia revocato il consenso prestato
nel ricorso. Anche se una sentenza della Corte d' Appello,
accogliendo il ricorso di uno dei coniugi, ha respinto l'
interpretazione del Tribunale di Bari sia sulla ritenuta
irrevocabilita' del consenso, sia sulla presunta abrogazione dell'
art. 711 c.p.c., il Tribunale, come emerge dalla sentenza in
epigrafe, non si e' discostato dal proprio orientamento. L' A.
sottopone a critica l' orientamento del Tribunale di Bari e auspica
che esso avverta l' opportunita' di rimettere l' art. 711 c.p.c. al
suo posto.
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| art. 8 l. 6 marzo 1987, n. 74
art. 23 l. 6 marzo 1987, n. 74
art. 158 c.c.
art. 711 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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