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218512
IDG950604102
95.06.04102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cipriani Franco
Sulla revoca del consenso per la separazione consensuale (ancora in difesa dell' art. 711 c.p.c.)
Nota a Trib. Bari 22 gennaio 1994
Rass. Dir. Civ., (1994), fasc. 4, pag. 938-945
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127; D4410; D450
Il Tribunale di Bari, sulla ritenuta abrogazione dell' art. 711 c.p.c. ad opera della l. 74/1987, applica alla separazione consensuale il rito previsto per il divorzio a domanda congiunta. Di fronte al ricorso, il Presidente fissa la c.d. udienza in camera di consiglio; all' udienza e' sufficiente la comparizione di un procuratore; la separazione viene omologata con sentenza, anche nel caso in cui uno dei ricorrenti abbia revocato il consenso prestato nel ricorso. Anche se una sentenza della Corte d' Appello, accogliendo il ricorso di uno dei coniugi, ha respinto l' interpretazione del Tribunale di Bari sia sulla ritenuta irrevocabilita' del consenso, sia sulla presunta abrogazione dell' art. 711 c.p.c., il Tribunale, come emerge dalla sentenza in epigrafe, non si e' discostato dal proprio orientamento. L' A. sottopone a critica l' orientamento del Tribunale di Bari e auspica che esso avverta l' opportunita' di rimettere l' art. 711 c.p.c. al suo posto.
art. 8 l. 6 marzo 1987, n. 74 art. 23 l. 6 marzo 1987, n. 74 art. 158 c.c. art. 711 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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