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| IDG950604124 | |
| 95.06.04124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Valcavi Giovanni
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| Applicabilita' dell' art. 600 c.c. a una fondazione straniera
istituita da un testatore italiano
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| Riv. dir. civ., an. 41 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 171-175
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3021; D30011; D40216
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| Occupandosi del caso in cui un cittadino italiano aveva istituito una
fondazione all' estero, con un testamento olografo, cola' formato e
beni ivi esistenti, il giudice di merito aveva accertato la
nazionalita' elvetica della fondazione, ed essendo sorta questione se
l' art. 600 c.c. fosse o meno applicabile ad essa, le sezioni unite
della Cassazione hanno deciso nel senso che, poiche' trattavasi di un
testamento e di una successione di un cittadino italiano, troverebbe
applicazione l' art. 23 disp. prel. c.c. e, in ultima analisi la
nostra legislazione successoria. Cio' riguarderebbe anche la regola
sulla capacita' di succedere della fondazione, che era stata
istituita erede: e, poiche' era trascorso oltre un anno dalla
pubblicazione del testamento olografo, fu applicata la decadenza ex
art. 600 c.c. Secondo l' A., non appare pertinente il ricorso all'
art. 23 disp. att. c.c., ma piuttosto l' art. 17 disp. att. c.c.; l'
art. 600 c.c. non e' trasferibile a ordinamenti diversi dal nostro;
non applicabile la decadenza ex art. 600 c.c. ad una fondazione
straniera come quella elvetica in particolare, che non abbisogna di
alcun riconoscimento in quell' ordinamento.
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| art. 17 disp. prel. c.c.
art. 23 disp. prel. c.c.
art. 600 c.c.
Cass. sez. un. civ. 1 luglio 1993, n. 7186
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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