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218534
IDG950604124
95.06.04124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valcavi Giovanni
Applicabilita' dell' art. 600 c.c. a una fondazione straniera istituita da un testatore italiano
Riv. dir. civ., an. 41 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 171-175
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3021; D30011; D40216
Occupandosi del caso in cui un cittadino italiano aveva istituito una fondazione all' estero, con un testamento olografo, cola' formato e beni ivi esistenti, il giudice di merito aveva accertato la nazionalita' elvetica della fondazione, ed essendo sorta questione se l' art. 600 c.c. fosse o meno applicabile ad essa, le sezioni unite della Cassazione hanno deciso nel senso che, poiche' trattavasi di un testamento e di una successione di un cittadino italiano, troverebbe applicazione l' art. 23 disp. prel. c.c. e, in ultima analisi la nostra legislazione successoria. Cio' riguarderebbe anche la regola sulla capacita' di succedere della fondazione, che era stata istituita erede: e, poiche' era trascorso oltre un anno dalla pubblicazione del testamento olografo, fu applicata la decadenza ex art. 600 c.c. Secondo l' A., non appare pertinente il ricorso all' art. 23 disp. att. c.c., ma piuttosto l' art. 17 disp. att. c.c.; l' art. 600 c.c. non e' trasferibile a ordinamenti diversi dal nostro; non applicabile la decadenza ex art. 600 c.c. ad una fondazione straniera come quella elvetica in particolare, che non abbisogna di alcun riconoscimento in quell' ordinamento.
art. 17 disp. prel. c.c. art. 23 disp. prel. c.c. art. 600 c.c. Cass. sez. un. civ. 1 luglio 1993, n. 7186
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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