Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


218540
IDG950604130
95.06.04130 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Farina Franco
Questioni in tema di sopravvenuta inefficacia di clausole di amministrazione congiunta e reviviscenza del regime di amministrazione disgiuntiva
Nota a Cass. sez. I civ. 7 novembre 1990, n. 13675
Riv. dir. civ., an. 41 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 241-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312112
Una societa' in nome collettivo e' retta da un regime di amministrazione disgiuntiva per quanto si riferisce agli atti di ordinaria amministrazione e da un regime, invece, di amministrazione congiuntiva per quanto si riferisce agli atti di straordinaria amministrazione, con l' attribuzione di poteri gestori, in entrambe le ipotesi, ai medesimi due soci nominati nell' ambito di un piu' esteso ceto sociale. Formulata da parte di uno di essi la rinuncia alla funzione di amministratore, per rimuovere l' impedimento all' eleggibilita' all' Ufficio di consigliere comunale (preclusa, nel caso di specie, da un rapporto di convenzione tra la societa' ed una USL) e' venuta in considerazione da parte della Cassazione la questione se il socio rinunciante conservasse, o meno, la qualita' di amministratore, cosi' da poter stabilire la persistenza, ovvero la cessazione, della condizione di ineleggibilita' di cui sopra. Delineata cosi' la fattispecie, l' A. esamina criticamente la sentenza, secondo la quale il socio amministratore che aveva rinunciato alla funzione gestoria, nel quadro contrattuale come quello delineato, risulta estraneo all' amministrazione della societa' con conseguente rimozione degli impedimenti che non consentivano la sua eleggibilita'. L' analisi viene condotta dall' A. attraverso la trattazione dei seguenti punti: Compresenza di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva; Potere gestorio e contratto di societa'.
art. 2257 c.c. art. 2258 c.c. art. 2291 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati