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| IDG950604130 | |
| 95.06.04130 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Farina Franco
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| Questioni in tema di sopravvenuta inefficacia di clausole di
amministrazione congiunta e reviviscenza del regime di
amministrazione disgiuntiva
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| Nota a Cass. sez. I civ. 7 novembre 1990, n. 13675
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| Riv. dir. civ., an. 41 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 241-247
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312112
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| Una societa' in nome collettivo e' retta da un regime di
amministrazione disgiuntiva per quanto si riferisce agli atti di
ordinaria amministrazione e da un regime, invece, di amministrazione
congiuntiva per quanto si riferisce agli atti di straordinaria
amministrazione, con l' attribuzione di poteri gestori, in entrambe
le ipotesi, ai medesimi due soci nominati nell' ambito di un piu'
esteso ceto sociale. Formulata da parte di uno di essi la rinuncia
alla funzione di amministratore, per rimuovere l' impedimento all'
eleggibilita' all' Ufficio di consigliere comunale (preclusa, nel
caso di specie, da un rapporto di convenzione tra la societa' ed una
USL) e' venuta in considerazione da parte della Cassazione la
questione se il socio rinunciante conservasse, o meno, la qualita' di
amministratore, cosi' da poter stabilire la persistenza, ovvero la
cessazione, della condizione di ineleggibilita' di cui sopra.
Delineata cosi' la fattispecie, l' A. esamina criticamente la
sentenza, secondo la quale il socio amministratore che aveva
rinunciato alla funzione gestoria, nel quadro contrattuale come
quello delineato, risulta estraneo all' amministrazione della
societa' con conseguente rimozione degli impedimenti che non
consentivano la sua eleggibilita'. L' analisi viene condotta dall' A.
attraverso la trattazione dei seguenti punti: Compresenza di
amministrazione disgiuntiva e congiuntiva; Potere gestorio e
contratto di societa'.
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| art. 2257 c.c.
art. 2258 c.c.
art. 2291 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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