| Lo scritto ripercorre le ragioni di una regola, il comma 2 dell' art.
1453 c.c., significativa non poco per la ricostruzione della
risoluzione giudiziale per inadempimento, eppure ancor oggi
problematica e capace di indurre soluzioni fuorviate dalla sua,
crediamo solo apparente, monolitica assolutezza. La regola di
preclusione, chiesta la risoluzione, della domanda di adempimento non
ha riscontri comparatistici e trae alimento dalla riflessione della
dottrina, in special modo commercialistica, nel vigore dei vecchi
codici: la preoccupazione era quella di non tener impegnato il
debitore inadempiente allorche' la controparte abbia scelto il
rimedio risolutorio, liberando la disponibilita' della prestazione e
cosi' verosimilmente realizzando un vantaggio economico complessivo.
Di qui una forte suggestione, cui la norma del vigente codice
risponde, ma ad un tempo il rischio di compiere il breve, ma
sdrucciolevole passo di incentrare l' effetto risolutorio piuttosto
sulla domanda che sulla sentenza; e cosi' di disgiungere il divieto
di modifica della domanda dal contegno, anche processuale, del
convenuto; ed ancora di precludere sempre la domanda di adempimento
pur dopo esiti non nel senso risolutorio del primo processo (rigetto
nel merito della domanda di risoluzione; suo rigetto in rito;
estinzione del processo). Alla ricerca di questo equilibrio fra
struttura costitutiva del giudizio e orientamento funzionale della
disposizione preclusiva, avvalendosi dell' angolo visuale offerto
dalla considerazione della dinamica processuale, si e' tracciato un
confine tra modifica ammessa o preclusa, cosi' nel corso del
processo, come dopo un primo esito di esso che ancora non sancisca la
risoluzione. E, nella stessa prospettiva, si sono saggiate le
soluzioni da riservare a varie questioni che si ripropongono di
continuo alla giurisprudenza (ad esempio in presenza di domande
risolutorie incrociate). Le nuove disposizioni sul processo di
cognizione di primo grado, ed in particolare quelle relative alla
trattazione della causa in prima udienza, giocano a tal fine un ruolo
importante e, almeno per questo verso, sicuramente positivo,
contribuendo alla chiara e tempestiva emersione e delimitazione degli
affidamenti toccati dalla dinamica del processo iniziato con la
domanda di risoluzione.
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