| E' dottrina dominante che la dichiarazione, resa dal "falsus nuntius"
(chi senza aver mai ricevuto incarico di trasmettere, si qualifica
quale mero latore), sia radicalmente nulla per difetto di ogni
supporto soggettivo. In questo modo e' scavato un profondo solco tra
dichiarazioni del "falsus nuntius" e del "falsus procurator": la
prima, che sta quale semplice testo negoziale, suscettibile semmai di
approvazione (del titolare) con effetto "ex nunc"; la seconda, vero e
proprio atto di volizione, suscettibile di ratifica con effetto "ex
tunc". Muovendo dai profili soggettivi della dichiarazione, il lavoro
si propone di svolgere un iter diverso. La dichiarazione dello
pseudonunzio e', al pari di quella dello pseudorappresentante,
perfetta, vi e' il soggetto autore, che pone il dato fisico del
negozio; vi e' la parte, titolare dei relativi effetti; l' analisi
delle componenti non consente, per questa via, di isolare una causa
di nullita'. Il ragionamento si sviluppa percorrendo direzioni
parallele: l' esame della categoria della sostituzione soggettiva,
comune ad entrambe le figure; l' assimilazione tra testo e forma, con
conseguente indifferenza della dichiarazione rispetto all'
autoqualifica del dichiarante ("nuntius" o "procurator"). Il nucleo
comune sta nella sostituzione del titolare, il quale rimane estraneo
all' azione fisica del dichiarare; ne' puo' concepirsi testo "vuoto"
o "pieno" di volonta', ma segno percepibile, emesso con il
significato di dichiarazione negoziale. Essenziale l' analisi
funzionale della ratifica: la quale si presenta come negozio di
secondo grado, necessario in tutti i casi di sostituzione soggettiva
(anche dello pseudonunzio), quale atto tipico di accertamento dell'
imputazione alla persona del "dominus" della scelta, espressa
attraverso la dichiarazione. Di qui, la ragione dogmatica della
retroattivita' e l' applicazione della medesima disciplina ai due
casi, apparentemente diversi.
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