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Documento


218543
IDG950604133
95.06.04133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Mauro
"Falsus nuntius" e "falsus procurator"
Riv. dir. civ., an. 41 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 347-377
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30006
E' dottrina dominante che la dichiarazione, resa dal "falsus nuntius" (chi senza aver mai ricevuto incarico di trasmettere, si qualifica quale mero latore), sia radicalmente nulla per difetto di ogni supporto soggettivo. In questo modo e' scavato un profondo solco tra dichiarazioni del "falsus nuntius" e del "falsus procurator": la prima, che sta quale semplice testo negoziale, suscettibile semmai di approvazione (del titolare) con effetto "ex nunc"; la seconda, vero e proprio atto di volizione, suscettibile di ratifica con effetto "ex tunc". Muovendo dai profili soggettivi della dichiarazione, il lavoro si propone di svolgere un iter diverso. La dichiarazione dello pseudonunzio e', al pari di quella dello pseudorappresentante, perfetta, vi e' il soggetto autore, che pone il dato fisico del negozio; vi e' la parte, titolare dei relativi effetti; l' analisi delle componenti non consente, per questa via, di isolare una causa di nullita'. Il ragionamento si sviluppa percorrendo direzioni parallele: l' esame della categoria della sostituzione soggettiva, comune ad entrambe le figure; l' assimilazione tra testo e forma, con conseguente indifferenza della dichiarazione rispetto all' autoqualifica del dichiarante ("nuntius" o "procurator"). Il nucleo comune sta nella sostituzione del titolare, il quale rimane estraneo all' azione fisica del dichiarare; ne' puo' concepirsi testo "vuoto" o "pieno" di volonta', ma segno percepibile, emesso con il significato di dichiarazione negoziale. Essenziale l' analisi funzionale della ratifica: la quale si presenta come negozio di secondo grado, necessario in tutti i casi di sostituzione soggettiva (anche dello pseudonunzio), quale atto tipico di accertamento dell' imputazione alla persona del "dominus" della scelta, espressa attraverso la dichiarazione. Di qui, la ragione dogmatica della retroattivita' e l' applicazione della medesima disciplina ai due casi, apparentemente diversi.
art. 1390 c.c. art. 1398 c.c. art. 1399 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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