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218544
IDG950604134
95.06.04134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vicari Andrea
Progetto di fusione e approvazione dell' assemblea dei soci
Riv. dir. civ., an. 41 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 379-433
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3125
Il problema riguarda la modificabilita', ad opera dell' assemblea dei soci convocata per deliberare la fusione, del progetto redatto dagli amministratori contenente le principali modalita' dell' operazione. Il problema riguarda la qualificazione del progetto come atto degli amministratori ovvero dell' assemblea dei soci nel quadro delle disposizioni di legge che disciplinano la responsabilita' dell' organo amministrativo per inosservanza degli obblighi posti a tutela del capitale sociale nonche' dei soci e dei terzi. Un ruolo centrale viene attribuito alla disposizione che, escludendo l' ammissibilita' di azioni giudiziali dirette ad ottenere la declaratoria di invalidita' dell' atto di fusione una volta intervenuta l' iscrizione di questo nel registro delle imprese, riconosce ai soci e ai terzi una tutela di natura meramente obbligatoria sotto il profilo del risarcimento del danno. Le diverse forme di protezione dei diritti dei soci sono assicurate da un ampio riconoscimento delle istanze partecipative oppure privilegiando la protezione derivante da una applicazione rigorosa delle norme che disciplinano la responsabilita' degli amministratori. Si esaminano le ipotesi in cui si possono verificare contrasti tra gli organi sociali in occasione della fusione, con riguardo specialmente all' obbligo degli amministratori di dare esecuzione alle deliberazioni assembleari. A orientare nel senso di una qualificazione del progetto di fusione come atto degli amministratori e dunque non modificabile dall' assemblea dei soci, sembrerebbero valere le ragioni per cui l' imputazione del documento all' organo amministrativo, oltre ad evitare ragioni di conflitto in sede di attuazione delle deliberazioni di fusione, importerebbe, attraverso l' ampliamento dell' area della responsabilita' degli amministratori, un proficuo innalzamento (o comunque un non abbassamento) del rigore normativo della disciplina.
d.lg. 16 gennaio 1991, n. 22 art. 2501 bis c.c. art. 2502 c.c. art. 2503 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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