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218545
IDG950604135
95.06.04135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Toti Barbara
La rilevanza delle cause di invalidita' nell' applicazione dell' art. 590 c.c. (Parte II)
Riv. dir. civ., an. 41 (1995), fasc. 3, pt. 1, pag. 435-477
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3028; D30287
L' ampia formulazione dell' art. 590 c.c. (da qualsiasi causa dipenda la nullita') sembrerebbe far presumere che in materia di sanatoria delle disposizioni testamentarie valga un principio di irrilevanza delle cause di invalidita', invece si e' da sempre posto il problema dei limiti di applicazione di quella norma, anche se nel tempo sono mutati i criteri adottati per ridurne la portata, e di conseguenza anche le fattispecie ritenute suscettibili di conferma. Meno recentemente si ricorreva alla dibattuta distinzione fra inesistenza e nullita' (escludendosi, cosi', la sanatoria del testamento orale, considerato appunto inesistente), ma lo stesso concetto di nullita' veniva poi lentamente inteso, ammettendosi la sanatoria anche in casi di annullabilita' (vizi minori di forma), di inefficacia (testamento revocato), di inesistenza (testamento falso) o addirittura di validita' (disposizione testamentaria della legittima). Invero, abbandonata ogni sterile ed astratta distinzione concettuale (inesistenza, nullita', annullabilita') ed al di la' di ogni esasperata tutela del "favor testamenti", l' unico criterio per ammettere la conferma di una disposizione testamentaria e' l' accertamento, caso per caso, di una effettiva volonta' del testatore che, seppur invalidamente manifestata, sia definitiva, seria e completa e non risulti affetta da vizi o difetti di capacita'.
art. 590 c.c. art. 687 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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