| 218560 | |
| IDG950604150 | |
| 95.06.04150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| C(olacurto) L(aura)
| |
| (Sulla parziale illegittimita' costituzionale dell' art. 4 comma 2 l.
146/90)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a C. Cost. 24 febbraio 1995, n. 57
| |
| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 46 (1995), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-48
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D7134
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Esame delle questioni di cui alla sentenza in epigrafe che ha
dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 4 comma 2 l.
146/1990 "nella parte in cui non prevede che la sospensione dei
benefici patrimoniali ivi previsti avvenga su indicazione della
Commissione di garanzia di cui all' art. 12; e' altresi' illegittimo,
in via conseguenziale, l' art. 13 lett. c della medesima legge, nella
parte in cui non prevede che la segnalazione della commissione sia
effettuata anche ai fini dell' art. 4 comma 2". La Corte ha invece
dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimita' dell' art. 12 l. 146/1990, con riferimento agli artt.
3, 24 e 39 Cost. "nella parte in cui non prevede che i pareri e le
decisioni della Commissione siano assistiti da alcun momento
procedurale e di contraddittorio". La Corte ha, infatti, precisato
che l' art. 12 non ha affatto escluso la necessita' di fasi
procedimentali in cui l' attivita' della stessa Commissione possa
esplicarsi. Una lettura in senso contrario alla norma determinerebbe
una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti della parita' di
trattamento e del diritto alla difesa.
| |
| art. 4 comma 2 l. 12 giugno 1990, n. 146
art. 12 l. 12 giugno 1990, n. 146
art. 13 lett. c l. 12 giugno 1990, n. 146
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |