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Documento


218589
IDG950604179
95.06.04179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Andretta Carmine
Scrittura privata autenticata e responsabilita' del notaio
Nota a Trib. Monza 20 gennaio 1993
Riv. not., an. 48 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 1092-1094
D30830; D969011; D966
La sentenza riguarda la responsabilita' del notaio per non aver accertato, mediante le visure ipotecarie, l' esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli su un bene immobile, il cui atto di compravendita era stato simulato nella forma della scrittura privata autenticata nelle firme. L' acquirente, in seguito ad una procedura esecutiva, conseguente ad un pignoramento, aveva subito irrimediabilmente l' evizione espropriativa del bene immobile, ed a causa di cio' aveva adito l' autorita' giudiziaria per ottenere la condanna del notaio al risarcimento dei danni subiti. L' A. ritiene non esente da critiche, sul piano logico-giuridico, la conclusione a cui perviene la sentenza, secondo la quale, il notaio, richiesto di redigere un atto pubblico di trasferimento immobiliare, deve verificare che il bene sia libero anche nel caso in cui non vi sia un espresso e specifico conferimento dell' incarico in tal senso. Secondo questo orientamento l' obbligo non sussisterebbe nel solo caso in cui vi sia una espressa dispensa delle parti.
art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 47 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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