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218591
IDG950604181
95.06.04181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fusi Franco
Lettura del testamento pubblico e della dichiarazione di impossibilita' o di grave difficolta' di poter sottoscrivere
Nota a Cass. sez. II 30 gennaio 1992, n. 1009
Riv. not., an. 48 (1994), fasc. 5, pt. 2, pag. 1154-1156
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30282; D969011; D966
Secondo la sentenza annotata, la falsita', ad opera del notaio rogante, delle formalita' richieste dall' art. 603 comma 2 c.c., non determina un vizio che comporta la nullita' del testamento pubblico, ma l' annullabilita' ai sensi dell' art. 606 comma 2 c.c. per vizio di forma dello stesso. L' A. analizza l' art. 603 c.c. alla luce della osservanza delle formalita' poste dall' art. 51 n. 8 della legge sul notariato del 1913 e ritiene inaccoglibile l' affermazione che la inosservanza della specifica formalita' non concreterebbe una ipotesi di omissione di formalita' ma solo una omessa modalita' di una formalita', cioe' di formalita' attuata in un modo anziche' in un altro, alla quale non sarebbe applicabile l' art. 606 c.c.
art. 51 n. 8 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 603 c.c. art. 606 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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