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| IDG950604242 | |
| 95.06.04242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Catenacci Stefano
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| Assegnazione della casa familiare di proprieta' comune ad uno dei
coniugi, sua opponibilita' ai terzi e ammissibilita' della domanda di
scioglimento della comunione
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| Nota a Trib. Bologna 27 ottobre 1992
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| Vita not., an. 46 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 1141-1154
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30127
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| I coniugi erano addivenuti ad una separazione consensuale, prevedendo
l' assegnazione dell' abitazione familiare, di proprieta' comune,
alla moglie, affidataria della figlia minore. Nel presente giudizio
il marito agisce per chiedere la pronuncia dello scioglimento della
comunione e l' attribuzione a se' dell' intera proprieta' dell'
immobile con corresponsione di un corrispettivo alla moglie. Con la
pronuncia in commento il Tribunale ha ritenuto ammissibile e
accoglibile la domanda di divisione proposta dal marito, tuttavia ha
attribuito la piena proprieta' dell' immobile alla moglie, in base a
considerazioni di convenienza e opportunita', con versamento di un
conguaglio in denaro al marito. L' A. esamina la sentenza con
particolare riferimento alla questione dell' ammissibilita' e della
accoglibilita' della domanda di divisione relativa all' abitazione in
comproprieta'. Il commento si svolge attraverso la trattazione dei
seguenti punti: Ammissibilita' della domanda di scioglimento della
comunione; Natura del diritto attribuito al coniuge assegnatario
della casa familiare; Opponibilita' ai terzi dell' assegnazione.
Sugli stessi aspetti vengono richiamati i precedenti
giurisprudenziali e le posizioni della dottrina.
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| art. 6 comma 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 155 comma 4 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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