Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


218652
IDG950604242
95.06.04242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catenacci Stefano
Assegnazione della casa familiare di proprieta' comune ad uno dei coniugi, sua opponibilita' ai terzi e ammissibilita' della domanda di scioglimento della comunione
Nota a Trib. Bologna 27 ottobre 1992
Vita not., an. 46 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 1141-1154
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127
I coniugi erano addivenuti ad una separazione consensuale, prevedendo l' assegnazione dell' abitazione familiare, di proprieta' comune, alla moglie, affidataria della figlia minore. Nel presente giudizio il marito agisce per chiedere la pronuncia dello scioglimento della comunione e l' attribuzione a se' dell' intera proprieta' dell' immobile con corresponsione di un corrispettivo alla moglie. Con la pronuncia in commento il Tribunale ha ritenuto ammissibile e accoglibile la domanda di divisione proposta dal marito, tuttavia ha attribuito la piena proprieta' dell' immobile alla moglie, in base a considerazioni di convenienza e opportunita', con versamento di un conguaglio in denaro al marito. L' A. esamina la sentenza con particolare riferimento alla questione dell' ammissibilita' e della accoglibilita' della domanda di divisione relativa all' abitazione in comproprieta'. Il commento si svolge attraverso la trattazione dei seguenti punti: Ammissibilita' della domanda di scioglimento della comunione; Natura del diritto attribuito al coniuge assegnatario della casa familiare; Opponibilita' ai terzi dell' assegnazione. Sugli stessi aspetti vengono richiamati i precedenti giurisprudenziali e le posizioni della dottrina.
art. 6 comma 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 155 comma 4 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati