| La sentenza in commento risolve il contrasto giurisprudenziale che si
era riscontrato nell' ipotesi di mutuo di scopo, qualora il soggetto
finanziato non avesse conseguito il bene, per cui il finanziamento
era stato concesso, o per inadempimento del venditore, convenzionato
con una societa' finanziaria, o per risoluzione consensuale del
contratto di vendita concluso tra consumatore e fornitore. Illustrata
la nozione di "mutuo di scopo" e richiamati i termini del contrasto
giurisprudenziale, l' A. esamina la sentenza delle sezioni unite, la
quale, valorizzando il collegamento funzionale tra il contratto di
finanziamento e quello di compravendita, ha evidenziato la
subordinazione e il condizionamento reciproco in base alla c.d.
clausola di destinazione presente nel contratto di finanziamento. Nel
caso di specie (mancata consegna dell' autoveicolo, per cui il mutuo
era stato concesso, da parte del venditore), pertanto, la Cassazione
ha sentenziato che, venuto meno per il finanziato l' effetto tipico
della compravendita, il mutuo non aveva piu' ragione di essere, con
la conseguenza che la richiesta di restituzione della somma, da parte
della finanziaria, non andava proposta nei confronti del mutuatario,
ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore, che
non aveva piu' titolo per trattenere la somma, non avendo consegnato
il veicolo finanziato per l' acquisto.
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