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218654
IDG950604244
95.06.04244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Blasi Salvatore
Collegamento negoziale e mutuo di scopo
Nota a Cass. sez. II civ. 20 gennaio 1994, n. 474
Vita not., an. 46 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 1169-1175
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30642; D30630; D3053
La sentenza in commento risolve il contrasto giurisprudenziale che si era riscontrato nell' ipotesi di mutuo di scopo, qualora il soggetto finanziato non avesse conseguito il bene, per cui il finanziamento era stato concesso, o per inadempimento del venditore, convenzionato con una societa' finanziaria, o per risoluzione consensuale del contratto di vendita concluso tra consumatore e fornitore. Illustrata la nozione di "mutuo di scopo" e richiamati i termini del contrasto giurisprudenziale, l' A. esamina la sentenza delle sezioni unite, la quale, valorizzando il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, ha evidenziato la subordinazione e il condizionamento reciproco in base alla c.d. clausola di destinazione presente nel contratto di finanziamento. Nel caso di specie (mancata consegna dell' autoveicolo, per cui il mutuo era stato concesso, da parte del venditore), pertanto, la Cassazione ha sentenziato che, venuto meno per il finanziato l' effetto tipico della compravendita, il mutuo non aveva piu' ragione di essere, con la conseguenza che la richiesta di restituzione della somma, da parte della finanziaria, non andava proposta nei confronti del mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore, che non aveva piu' titolo per trattenere la somma, non avendo consegnato il veicolo finanziato per l' acquisto.
art. 1813 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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