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218657
IDG950604247
95.06.04247 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Alfio
Sulla pretesa legittimazione della persona singola all' adozione legittimante
Nota a decr. App. Roma sez. min. 28 novembre 1994
Vita not., an. 46 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 1197-1204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D88215
Il decreto in commento afferma che "ai sensi dell' art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 357/74, la persona singola, non coniugata, e' legittimata a proporre domanda di adozione legittimante". La questione investe il rapporto tra l' art. 6 comma 1 l. 184/1983 e l' art. 6 della Convenzione di Strasburgo e la verifica dell' esatta portata ed efficacia di questa Convenzione. L' A. esamina gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della propria tesi e ritiene che nessuno di essi sia sufficiente a sorreggere la decisione. Viene esaminata conclusivamente l' ipotesi di un intervento della Cassazione.
l. 22 maggio 1974, n. 357 art. 6 comma 1 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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