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218660
IDG950604250
95.06.04250 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tardivo Carlo Maria
Revocatoria ordinaria, simulazione, frode alla legge e ai creditori in un contratto di finanziamento fondiario
Nota a App. Brescia 9 febbraio 1994
Vita not., an. 46 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 1224-1242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30642; D315; D30572; D313330; D30581
Secondo la pronuncia annotata la revocatoria fallimentare dell' ipoteca a garanzia del credito fondiario puo' conseguire solamente se il negozio di mutuo fondiario garantito da ipoteca e' simulato o se tale negozio e' nullo perche' in frode alla legge o per motivo illecito ex art. 1345 c.c. Rilevato che sebbene il d.lg. 385/1993 abbia modificato le norme sul credito fondiario, ai contratti in essere continueranno ad applicarsi le norme previgenti, e le tematiche relative all' ipotesi di revocatoria e simulazione non sono mutate, l' A. esamina le problematiche affrontate nella sentenza. Preliminarmente pone in rilievo il riconoscimento operato dalla Corte della validita' dell' adempimento del contratto di mutuo fondiario mediante accredito in conto corrente; successivamente esamina gli aspetti della sentenza per quanto riguarda: il negozio di mutuo fondiario simulato; il mutuo fondiario nullo perche' in frode alla legge o per motivo illecito ex art. 1345 c.c.
art. 67 comma 1 l. fall. art. 1344 c.c. art. 1345 c.c. art. 2902 c.c. art. 2904 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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