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218675
IDG950704265
95.07.04265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Antonio
La Cassazione cambia orientamento... ma non troppo. Agevolazioni in materia di imposta di registro e societa' agricole
Nota a Cass. sez. I civ. 20 aprile 1995, n. 4451 Comm. Centr. sez. XXI 6 marzo 1995, n. 890
Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 282-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9124; D91610; D23106; D3121; D3122
Le decisioni in epigrafe riguardano le agevolazioni previste in tema di imposta di registro per l' acquisto di terreni agricoli da parte dell' imprenditore agricolo a titolo principale. La sentenza della Cassazione estende il beneficio ad una societa' in nome collettivo, cioe' ad una societa' di persone; la Commissione Centrale estende il beneficio ad una s.r.l. cioe' ad una societa' di capitali. Mentre la decisione dei giudici tributari non fa altro che ampliare una linea di tendenza in atto all' interno della giurisprudenza tributaria, la Corte di Cassazione cambia orientamento, ma solo nel senso, precisa l' A., del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in questione a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche. Fatta questa precisazione, l' A. valuta la portata e gli effetti delle due decisioni e fa il punto della situazione che appare ancor piu' ingarbugliata e ricca di contraddizioni. Occorre un intervento legislativo che, muovendo dalla legislazione comunitaria, sia finalizzato all' individuazione di una nozione unitaria ed armonica di imprenditore agricolo a titolo principale. In tal modo sara' finalmente possibile un' applicazione organica delle agevolazioni fiscali anche alle societa' che operano in agricoltura e sono qualificate come "societa' agricole".
art. 12 l. 9 maggio 1975, n. 153 art. 13 l. 9 maggio 1975, n. 153 art. 2 l. 21 febbraio 1977, n. 36
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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