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| IDG950704265 | |
| 95.07.04265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Orlando Antonio
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| La Cassazione cambia orientamento... ma non troppo. Agevolazioni in
materia di imposta di registro e societa' agricole
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| Nota a Cass. sez. I civ. 20 aprile 1995, n. 4451
Comm. Centr. sez. XXI 6 marzo 1995, n. 890
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| Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 282-284
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9124; D91610; D23106; D3121; D3122
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| Le decisioni in epigrafe riguardano le agevolazioni previste in tema
di imposta di registro per l' acquisto di terreni agricoli da parte
dell' imprenditore agricolo a titolo principale. La sentenza della
Cassazione estende il beneficio ad una societa' in nome collettivo,
cioe' ad una societa' di persone; la Commissione Centrale estende il
beneficio ad una s.r.l. cioe' ad una societa' di capitali. Mentre la
decisione dei giudici tributari non fa altro che ampliare una linea
di tendenza in atto all' interno della giurisprudenza tributaria, la
Corte di Cassazione cambia orientamento, ma solo nel senso, precisa
l' A., del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in questione a
favore di soggetti diversi dalle persone fisiche. Fatta questa
precisazione, l' A. valuta la portata e gli effetti delle due
decisioni e fa il punto della situazione che appare ancor piu'
ingarbugliata e ricca di contraddizioni. Occorre un intervento
legislativo che, muovendo dalla legislazione comunitaria, sia
finalizzato all' individuazione di una nozione unitaria ed armonica
di imprenditore agricolo a titolo principale. In tal modo sara'
finalmente possibile un' applicazione organica delle agevolazioni
fiscali anche alle societa' che operano in agricoltura e sono
qualificate come "societa' agricole".
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| art. 12 l. 9 maggio 1975, n. 153
art. 13 l. 9 maggio 1975, n. 153
art. 2 l. 21 febbraio 1977, n. 36
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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