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Documento


218676
IDG950704266
95.07.04266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicolucci Stefano
L' emungimento di vena idrica a seguito dell' apertura di sorgenti: i rapporti tra gli artt. 911 e 912 c.c.
Nota a Cass. sez. II civ. 3 dicembre 1994, n. 10401
Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 5, pt. 2, pag. 286-288
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D304112
Viene esaminata la soluzione giuridica relativamente al danno subito dal proprietario del fondo vicino, in caso di emungimento di una vena idrica, in assenza di dolo o di colpa dell' altro proprietario. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali sul tema, l' A. analizza la sentenza in epigrafe che, seguendo l' orientamento interpretativo della sussidiarieta' tra gli artt. 911 e 912 c.c., riconosce il diritto della parte danneggiata all' indennita', la cui quantificazione e' rimessa al prudenziale apprezzamento del giudice, da valutare con criteri equitativi in modo da compensare gli opposti interessi.
art. 911 c.c. art. 912 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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