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218691
IDG950704281
95.07.04281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sabbatani Schiuma Claudio
Regole ed eccezioni in tema di contratti agrari
Nota a Cass. sez. III civ. 20 ottobre 1994, n. 8583
Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
L' A. esamina la disciplina di cui all' art. 45 l. 203/1982, che consente di derogare, con la garanzia dell' assistenza delle parti sindacali, alla norma di carattere generale che vieta espressamente ogni convenzione in contrasto con le norme della legge stessa. La giurisprudenza ha assunto in materia posizioni pressoche' uniformi. Anche nel caso come quello di cui alla sentenza e' stata riconosciuta la validita' di una clausola risolutiva espressa nell' ipotesi di mancato o ritardato pagamento del canone d' affitto (talvolta per un ritardo di soli 10 giorni). L' A. concorda con la giurisprudenza che ha negato validita' all' assistenza fornita unicamente al momento della firma del patto, richiedendo al contrario che essa costituisca "fattore attivo e cosciente cooperazione spiegata nella fase preventiva e dinamica". Non ritiene, invece, condivisibile la tendenza giurisprudenziale che ha sostanzialmente accettato la pattuizione di deroghe alla disciplina vigente senza alcun limite di forma, giungendo a considerare validi accordi stipulati con l' assistenza del solo rappresentante di categoria del conduttore, e finanche conclusosi solo oralmente.
art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 58 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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