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| IDG950704286 | |
| 95.07.04286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rauseo Nicoletta
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| Ancora in tema di contratto di affitto in corso
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| Nota a App. Bologna sez. agr. 2 marzo 1994, n. 322
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| Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 367-368
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91423; D30523
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| La sentenza, riferita ad una fattispecie di contratto in corso di
scadenza alla fine dell' annata agraria 1992, ha risolto due
questioni: quella della legittimita' dell' avente causa, divenuto a
seguito d divisione esclusivo proprietario di una porzione del fondo,
a chiedere la cessazione del contratto per la parte di sua
pertinenza; quella della individuazione della data di inizio del
rapporto in corso. L' A. condivide la soluzione data dalla sentenza,
riguardo ad ambedue le questioni. Riguardo alla prima, la Corte ha
rilevato correttamente, infatti, che la sopravvenuta divisione tra
gli aventi causa dell' originario proprietario di un terreno concesso
in affitto, se pure comporta la sopravvivenza del contratto, provoca
la scissione dello stesso in tanti rapporti, ciascuno avente ad
oggetto le singole parti del fondo diviso; con la conseguenza che il
successore a titolo particolare puo' essere legittimato ad agire per
la cessazione del contratto relativamente al proprio fondo, in
posizione di completa autonomia rispetto ai proprietari delle altre
porzioni. Riguardo alla seconda questione, la Corte ha affermato che
"va esclusa la novazione ed il conseguente differimento della data di
scadenza del rapporto di affitto in corso, nel caso in cui le parti
si siano limitate, con la stipulazione di un nuovo contratto, a
proseguire il rapporto gia' preesistente, senza apportare modifiche
sostanziali all' oggetto del rapporto stesso".
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| art. 2 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 1231 c.c.
art. 1599 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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