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Documento


218697
IDG950704287
95.07.04287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Comunicazione della disdetta e comportamento concludente delle parti ai fini della rinnovazione del contratto
Nota a Trib. Savona 2 marzo 1995, n. 144
Dir. Giur. Agr., an. 4 (1995), fasc. 6, pt. 2, pag. 369-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91422; D91423
Secondo la sentenza in epigrafe "una volta avvenuta la comunicazione della disdetta in osservanza all' art. 4 l. 203/82, non puo' essere considerata quale manifestazione di volonta' del concedente di prosecuzione e di rinnovazione del rapporto, il fatto di percepire i canoni di affitto anche successivamente alla scadenza in quanto siano corrisposti ed accettati in una situazione di perdurante occupazione del fondo da parte dell' affittuario". L' A. esamina la questione sotto il profilo della possibile interpretazione di una rinnovazione tacita del contratto.
art. 4 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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