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Documento


218714
IDG950704304
95.07.04304 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Agriturismo
Nota a Cass. 27 novembre 1991, n. 12684 Cass. 27 aprile 1994, n. 3975
Riv. dir. agr., an. 74 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 140-146
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91120; D91412; D91611
La prima sentenza in epigrafe afferma che l' esercizio del diritto di prelazione da parte dell' affittuario del fondo non e' impedito dalla destinazione agrituristica del fondo stesso. La seconda sentenza afferma la configurabilita' in termini di inadempimento, tale da comportare la risoluzione del contratto di affitto, di un' attivita' agrituristica consistente nella trasformazione dell' edificio adibito a stalla, previa eliminazione dell' allevamento bovino, omettendone la comunicazione al concedente. Questo diverso approccio in materia agrituristica sembra confermare una certa carenza di linearita', presente nella giurisprudenza della Cassazione, nell' affrontare il rapporto tra esercizio dell' attivita' agrituristica e contratto d' affitto di fondo rustico. L' A. propone un' ampia bibliografia di dottrina sui problemi della qualificazione giuridica dell' attivita' agrituristica, e con riferimento alla normativa regionale, nonche' ai profili fiscali.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 16 l. 3 maggio 1982, n. 203 l. 5 dicembre 1985, n. 730
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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