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| IDG950704305 | |
| 95.07.04305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrucci Nicoletta
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| Prelazione agraria
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| Nota a Cass. sez. III civ. 28 giugno 1994, n. 6192
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| Riv. dir. agr., an. 74 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 146-155
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91612; D91613
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| La sentenza annotata risolve il problema relativo alla individuazione
delle conseguenze legate alla perdita della proprieta' del fondo da
parte del confinante avente diritto di prelazione, dovuta ad
espropriazione forzata. La Corte ha affermato l' assoluta irrilevanza
di quest' ultimo evento, nell' ipotesi in cui si sia verificato in
epoca successiva all' esercizio del diritto di riscatto, ai fini
dell' accoglimento della domanda giudiziale relativa a quest' ultimo.
L' A. propone una vasta panoramica giurisprudenziale e dottrinale
relativamente a varie ipotesi riferibili al problema di cui alla
sentenza. Ritiene, in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
in commento, che la perdita della disponibilita' materiale e
giuridica del fondo da parte del confinante, anche in epoca
successiva all' esercizio del retratto, ma sempre nelle more del
giudizio ad esso relativo, faccia venir meno quella condizione che
funge da presupposto legittimante della prelazione medesima, cioe' la
possibilita' che il coltivatore confinante eserciti la sua attivita'
di impresa agricola oltre che sul fondo di sua proprieta' anche su
quello oggetto della prelazione, con conseguente espansione delle
dimensioni della sua impresa.
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| art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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