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218715
IDG950704305
95.07.04305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Prelazione agraria
Nota a Cass. sez. III civ. 28 giugno 1994, n. 6192
Riv. dir. agr., an. 74 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 146-155
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612; D91613
La sentenza annotata risolve il problema relativo alla individuazione delle conseguenze legate alla perdita della proprieta' del fondo da parte del confinante avente diritto di prelazione, dovuta ad espropriazione forzata. La Corte ha affermato l' assoluta irrilevanza di quest' ultimo evento, nell' ipotesi in cui si sia verificato in epoca successiva all' esercizio del diritto di riscatto, ai fini dell' accoglimento della domanda giudiziale relativa a quest' ultimo. L' A. propone una vasta panoramica giurisprudenziale e dottrinale relativamente a varie ipotesi riferibili al problema di cui alla sentenza. Ritiene, in contrasto con quanto affermato dalla sentenza in commento, che la perdita della disponibilita' materiale e giuridica del fondo da parte del confinante, anche in epoca successiva all' esercizio del retratto, ma sempre nelle more del giudizio ad esso relativo, faccia venir meno quella condizione che funge da presupposto legittimante della prelazione medesima, cioe' la possibilita' che il coltivatore confinante eserciti la sua attivita' di impresa agricola oltre che sul fondo di sua proprieta' anche su quello oggetto della prelazione, con conseguente espansione delle dimensioni della sua impresa.
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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