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| IDG950704306 | |
| 95.07.04306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Garbagnati Luigi
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| Processo agrario
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| Nota a Cass. 23 luglio 1993, n. 8230
Cass. 10 gennaio 1994, n. 195
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| Riv. dir. agr., an. 74 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 155-164
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4252; D438; D917
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| Con la prima decisione, pronunciandosi su regolamento d' ufficio di
competenza, la Cassazione ha dichiarato la competenza delle sezioni
specializzate agrarie del Tribunale, osservando che, dopo l' entrata
in vigore della l. 29/1990, immediatamente applicabile a tutte le
controversie in corso al momento della sua entrata in vigore, e'
venuta meno la distinzione fra competenza del Pretore, per le
controversie relative ai contratti associativi, e delle sezioni unite
per quelle sull' affitto. L' A. esamina questa sentenza che ribadisce
due principi in precedenza enunciati dalla stessa Cassazione: l' uno
relativo alla portata dell' art. 9 l. 29/1990; l' altro a quella
dell' art. 5 c.p.c. Con la seconda sentenza viene affrontato, dopo l'
entrata il vigore della l. 29/1990, il problema della competenza
nelle controversie di opposizione all' esecuzione ed afferma che, non
essendovi successivamente all' entrata in vigore dell' art. 9 l.
29/1990, piu' "spazio" per applicare l' art. 618 bis c.p.c., ogni
tipo di opposizione a sentenza in materia di contratti agrari va
proposta sempre avanti la sezione specializzata agraria. L' A.
esamina questa sentenza, richiamando le diverse posizioni della
dottrina.
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| art. 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29
art. 5 c.p.c.
art. 618 bis c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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