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218716
IDG950704306
95.07.04306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garbagnati Luigi
Processo agrario
Nota a Cass. 23 luglio 1993, n. 8230 Cass. 10 gennaio 1994, n. 195
Riv. dir. agr., an. 74 (1995), fasc. 2, pt. 2, pag. 155-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4252; D438; D917
Con la prima decisione, pronunciandosi su regolamento d' ufficio di competenza, la Cassazione ha dichiarato la competenza delle sezioni specializzate agrarie del Tribunale, osservando che, dopo l' entrata in vigore della l. 29/1990, immediatamente applicabile a tutte le controversie in corso al momento della sua entrata in vigore, e' venuta meno la distinzione fra competenza del Pretore, per le controversie relative ai contratti associativi, e delle sezioni unite per quelle sull' affitto. L' A. esamina questa sentenza che ribadisce due principi in precedenza enunciati dalla stessa Cassazione: l' uno relativo alla portata dell' art. 9 l. 29/1990; l' altro a quella dell' art. 5 c.p.c. Con la seconda sentenza viene affrontato, dopo l' entrata il vigore della l. 29/1990, il problema della competenza nelle controversie di opposizione all' esecuzione ed afferma che, non essendovi successivamente all' entrata in vigore dell' art. 9 l. 29/1990, piu' "spazio" per applicare l' art. 618 bis c.p.c., ogni tipo di opposizione a sentenza in materia di contratti agrari va proposta sempre avanti la sezione specializzata agraria. L' A. esamina questa sentenza, richiamando le diverse posizioni della dottrina.
art. 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29 art. 5 c.p.c. art. 618 bis c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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