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| IDG950904321 | |
| 95.09.04321 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Molinari Pasquale Vincenzo
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| Sulla possibilita' di modificare una misura di prevenzione in corso
di applicazione
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| Osservazione a Cass. sez. V pen. 14 luglio 1993
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| Cass. pen., an. 35 (1995), fasc. 1, pag. 160-161
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D507
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| Tenendo conto della modifica dell' art. 7 comma 2 l. 1423/1956, viene
esaminata la questione se sia possibile la "reformatio in peius" di
una misura di prevenzione in corso di applicazione. L' A. mostra di
condividere la decisione in esame che ha dato sostanzialmente
risposta positiva. Non puo' essere condivisa, invece, totalmente,
ritiene l' A., l' ultima parte della massima, dove afferma che le due
misure "vanno coordinate in sede esecutiva, nel senso che quella
nuova avra' concretamente inizio al momento dell' esaurimento di
quella gia' in atto, congiungendosi senza soluzione di continuita' al
momento della fine di quest' ultima". Essa e' esatta, infatti, con
riferimento al prolungamento della durata della misura precedente, ma
sembra non corretta nel caso in cui sia imposto, da solo od
unitamente al prolungamento della durata, il divieto o l' obbligo di
soggiorno, imposizione che, essendo diretta ad assicurare in concreto
ed immediatamente la prevenzione adeguata all' effettiva accertata
pericolosita' del soggetto, non puo' essere differita all'
esaurimento della precedente misura.
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| art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 2 l. 18 febbraio 1992, n. 172
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