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218731
IDG950904321
95.09.04321 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Sulla possibilita' di modificare una misura di prevenzione in corso di applicazione
Osservazione a Cass. sez. V pen. 14 luglio 1993
Cass. pen., an. 35 (1995), fasc. 1, pag. 160-161
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D507
Tenendo conto della modifica dell' art. 7 comma 2 l. 1423/1956, viene esaminata la questione se sia possibile la "reformatio in peius" di una misura di prevenzione in corso di applicazione. L' A. mostra di condividere la decisione in esame che ha dato sostanzialmente risposta positiva. Non puo' essere condivisa, invece, totalmente, ritiene l' A., l' ultima parte della massima, dove afferma che le due misure "vanno coordinate in sede esecutiva, nel senso che quella nuova avra' concretamente inizio al momento dell' esaurimento di quella gia' in atto, congiungendosi senza soluzione di continuita' al momento della fine di quest' ultima". Essa e' esatta, infatti, con riferimento al prolungamento della durata della misura precedente, ma sembra non corretta nel caso in cui sia imposto, da solo od unitamente al prolungamento della durata, il divieto o l' obbligo di soggiorno, imposizione che, essendo diretta ad assicurare in concreto ed immediatamente la prevenzione adeguata all' effettiva accertata pericolosita' del soggetto, non puo' essere differita all' esaurimento della precedente misura.
art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 2 l. 18 febbraio 1992, n. 172
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