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218752
IDG950904342
95.09.04342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Pietra Giuseppe
Brevi note sul divieto di eccezioni petitorie nel giudizio possessori
Nota a ord. Pret. Napoli 27 agosto 1993
Riv. dir. proc., s. 2, an. 49 (1994), fasc. 4, pag. 1183-1205
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4403; D30426
L' ordinanza in epigrafe afferma che "spetta alla competenza del Pretore, e non alla sezione specializzata agraria, la domanda di reintegrazione nel possesso proposta dal proprietario di un fondo rustico contro l' erede dell' affittuario che si rifiuti di consegnare l' immobile allegando di essere succeduto nel contratto di affitto. Va accolta la domanda di reintegrazione nel possesso proposta dal proprietario di un fondo rustico contro l' erede dell' affittuario che, non avendo coltivato il predio insieme con quest' ultimo, alleghi di essergli succeduto nel contratto di affitto". L' A. prende occasione da questa ordinanza per ripercorrere il filo che conduce al divieto di eccezioni petitorie, per saggiare sul tema la correttezza della stessa ordinanza.
art. 705 c.p.c.
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