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218764
IDG950904354
95.09.04354 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danovi Filippo
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto interpretativo sull' art. 330 del codice di rito
Nota a Cass. sez. un. civ. 20 dicembre 1993, n. 12593
Riv. dir. proc., s. 2, an. 50 (1995), fasc. 1, pag. 258-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4205
La sentenza in commento riguarda l' interpretazione dell' art. 330 c.p.c. ed il regime e le modalita' della notificazione dell' atto di impugnazione nel processo civile. La Cassazione, a sezioni unite, dirime il contrasto creatosi tra la giurisprudenza dominante ed un orientamento minoritario formatosi a seguito della sentenza della Corte n. 4321/1989. I problemi che vengono affrontati, e di cui l' A. esamina la soluzione data dalla sentenza in epigrafe, riguardano: quale sia il regime della notificazione dell' impugnazione in caso di mancata notificazione della sentenza resa nel precedente grado di giudizio; se sia o meno applicabile al termine annuale di decadenza dall' impugnazione previsto dall' art. 327 c.p.c. la sospensione feriale dei termini, e, in caso affermativo, se tale applicazione possa incidere o meno sul luogo ove notificare l' impugnazione stessa
art. 327 c.p.c. art. 330 c.p.c. Cass. sez. II civ. 24 ottobre 1989, n. 4321
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