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| IDG950904355 | |
| 95.09.04355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giorgetti Mariacarla
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| Sulla leggibilita' della firma in calce alla procura "ad litem"
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 5 febbraio 1994, n. 1167
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 50 (1995), fasc. 1, pag. 287-314
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40411
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| Tra i requisiti della procura alle liti, una parte della
giurisprudenza ha aggiunto quello della leggibilita' della firma
della persona fisica che ha conferito il mandato, nei casi in cui la
procura sia stata apposta in calce a un ricorso in Cassazione
presentato da una societa' o da un altro ente collettivo, e l'
identita' del conferente non possa essere desunta ne' dall'
intestazione del ricorso, ne' da altro elemento. In modo difforme si
e' invece espressa altra parte della giurisprudenza, che ha ritenuto
valida la procura sottoscritta con firma illeggibile anche in
mancanza dell' indicazione specifica del nome e cognome del legale
rappresentante della societa' ricorrente. Con la sentenza in
epigrafe, le sezioni unite hanno accolto il primo degli orientamenti
suddetti, definito da certa dottrina "rigorista". L' A., analizzata
la ratio della norma di cui all' art. 83 c.p.c., sostiene che la
scelta operata dalle sezioni unite, di interpretare in modo
ulteriormente formalistico una disposizione gia' di per se' assai
rigorosa nel suo dato testuale, non puo' che essere giudicata in modo
negativo.
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| art. 83 c.p.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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