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| IDG950904376 | |
| 95.09.04376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nunziata Massimo
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| Dalla sottrazione di autoveicolo alla garanzia del creditore
privilegiato. Scompare l' ultima traccia dell' "arresto per debiti"
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| Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 191-194
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30630; D12011; F4252
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| Con la l. 561/1993, che ha trasformato in illecito amministrativo una
pluralita' di reati "minori", e' stata depenalizzata anche la
fattispecie prevista dall' art. 10 r.d.l. 436/1927, convertito nella
l. 510/1928. Tale norma prevedeva la reclusione sino a 6 mesi e multa
sino a lire 100 mila per colui che, possedendo o comunque detenendo
un autoveicolo che fosse oggetto di privilegio debitamente iscritto,
lo avesse distrutto o guastato o deteriorato od occultato ovvero lo
avesse sottratto comunque alla garanzia del creditore privilegiato.
L' innovazione in esame e' sintomatica di una svolta nella politica
legislativa, auspicata ed attesa da oltre dieci anni, dall' ultimo
intervento di depenalizzazione, cioe', di cui alla l. 689/1981.
Scompare, quindi, dal nostro ordinamento l' ultimo lontano riflesso
dell' anacronistico istituto dell' "arresto per debiti", di cui la
figura di reato descritta costituiva indubbiamente una particolare
fattispecie. L' innovazione non costituisce in alcun modo un
cedimento di fronte all' arroganza di comportamenti criminosi. Anzi,
la maggiore flessibilita' propria della sanzione amministrativa
consente una piu' adeguata effettivita' del precetto cosi' sanzionato
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| art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436
l. 19 febbraio 1928, n. 510
l. 28 dicembre 1993, n. 561
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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