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218786
IDG950904376
95.09.04376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nunziata Massimo
Dalla sottrazione di autoveicolo alla garanzia del creditore privilegiato. Scompare l' ultima traccia dell' "arresto per debiti"
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 8 (1995), fasc. 1, pag. 191-194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630; D12011; F4252
Con la l. 561/1993, che ha trasformato in illecito amministrativo una pluralita' di reati "minori", e' stata depenalizzata anche la fattispecie prevista dall' art. 10 r.d.l. 436/1927, convertito nella l. 510/1928. Tale norma prevedeva la reclusione sino a 6 mesi e multa sino a lire 100 mila per colui che, possedendo o comunque detenendo un autoveicolo che fosse oggetto di privilegio debitamente iscritto, lo avesse distrutto o guastato o deteriorato od occultato ovvero lo avesse sottratto comunque alla garanzia del creditore privilegiato. L' innovazione in esame e' sintomatica di una svolta nella politica legislativa, auspicata ed attesa da oltre dieci anni, dall' ultimo intervento di depenalizzazione, cioe', di cui alla l. 689/1981. Scompare, quindi, dal nostro ordinamento l' ultimo lontano riflesso dell' anacronistico istituto dell' "arresto per debiti", di cui la figura di reato descritta costituiva indubbiamente una particolare fattispecie. L' innovazione non costituisce in alcun modo un cedimento di fronte all' arroganza di comportamenti criminosi. Anzi, la maggiore flessibilita' propria della sanzione amministrativa consente una piu' adeguata effettivita' del precetto cosi' sanzionato
art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 l. 19 febbraio 1928, n. 510 l. 28 dicembre 1993, n. 561
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